Obblighi informativi Dublino: colloquio non surrogabile dal ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 13037 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi informativi e partecipativi imposti dagli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013 costituiscono garanzie sostanziali del diritto al ricorso effettivo, funzionali a consentire al richiedente protezione internazionale di comprendere la natura del procedimento e di dedurre gli elementi utili alla determinazione dello Stato competente. Il colloquio personale non è surrogabile mediante la compilazione di moduli standardizzati, né la sua omissione può essere giustificata dall’onere del ricorrente di anticipare, negli scritti difensivi, la rilevanza delle informazioni che avrebbe potuto esporre di persona. L’omesso o irregolare svolgimento del colloquio comporta l’annullamento della decisione di trasferimento, salvo che la normativa nazionale consenta l’audizione personale in sede giurisdizionale, con le garanzie previste dall’art. 5, e che gli argomenti ivi addotti non siano idonei a modificare la decisione.

Il Fatto

Un cittadino straniero, appartenente a una minoranza etnica, presentava domanda di protezione internazionale in Germania, ove veniva respinta. Giunto in Italia, l’Unità Dublino, all’esito di una richiesta di ripresa in carico accettata dallo Stato tedesco, disponeva il suo trasferimento in Germania. Il provvedimento veniva impugnato davanti al Tribunale di Roma, che rigettava il ricorso sul presupposto dell’avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

Avverso il decreto il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il P.G. chiedeva l’accoglimento. La questione centrale riguardava la portata delle garanzie informative e partecipative imposte dal Regolamento Dublino III e le conseguenze della loro violazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il secondo motivo, giudicato pregiudiziale e assorbente, incentrato sulla violazione degli obblighi informativi e sulla mancata audizione del ricorrente. Il giudice di merito aveva respinto il ricorso ritenendo l’amministrazione diligente e il colloquio, in concreto, ininfluente, perché la parte non aveva allegato elementi idonei a orientare diversamente la determinazione della competenza.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, i considerando 18 e 19 del Regolamento e gli artt. 4 e 5 configurano la consegna dell’opuscolo informativo e l’audizione personale quali strumenti essenziali, non riducibili a meri adempimenti formali. Richiamando la sentenza CGUE del 30 novembre 2023, il Collegio ribadisce che opuscolo e colloquio assolvono funzioni distinte e complementari, perché il secondo verifica l’effettiva comprensione delle informazioni e consente all’interessato di dedurre circostanze individuali rilevanti.

Sul piano delle conseguenze, la Corte afferma che la violazione degli obblighi partecipativi integra un vizio sostanziale del provvedimento, traducendosi in un vulnus al diritto al ricorso effettivo di cui all’art. 27 del regolamento, all’art. 6 Cedu e all’art. 47 della Carta. L’annullamento costituisce la regola, salvo che l’audizione sia stata effettivamente reintegrata in sede giurisdizionale, con le garanzie dell’art. 5, e gli argomenti emersi non siano idonei a modificare l’esito.

Il Collegio censura l’interpretazione del Tribunale, che aveva subordinato l’audizione a un onere allegativo anticipato del ricorrente. Tale impostazione rovescia l’ordine logico tra obbligo procedurale e diritto sostanziale, poiché spetta all’autorità procedente assicurare lo svolgimento del colloquio, sede imprescindibile perché le informazioni emerga ed essere vagliate.

Nel caso concreto il verbale del colloquio si esauriva nella compilazione del modulo con le generalità e il domicilio, senza indicare informazioni offerte né dichiarazioni rese, risultando carente dei requisiti minimi di garanzia. Il modello C3 ha finalità diverse. Il colloquio, pertanto, è stato omesso nella fase amministrativa e non reintegrato in quella giurisdizionale. L’accoglimento del secondo motivo assorbe gli altri, e le spese del merito e della legittimità sono integralmente compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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