Certificati di deposito, eccezioni reali e responsabilità della banca (Cass. civ. Sez. I n. 9922 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il certificato di deposito è titolo di credito e, in quanto tale, consente al debitore di opporre le eccezioni reali, tra cui la falsità della firma, il difetto di capacità o di rappresentanza e l’assenza della sottoscrizione, senza che a tale risultato possano opporsi il criterio dell’apparenza o il ragionevole affidamento, in forza del principio di astrattezza e letteralità del titolo. La domanda risarcitoria proposta in via subordinata in primo grado e non esaminata perché assorbita non richiede, per essere riproposta in appello, la proposizione dell’appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.. Il giudice del merito può attribuire ai fatti dedotti la qualificazione giuridica ritenuta corretta, quale che sia quella data dalla parte, senza incorrere in ultrapetizione. È inammissibile il motivo di ricorso che, per difetto di autosufficienza, non indichi la sede di produzione dei documenti posti a suo fondamento.
Il Fatto
Una banca ha convenuto un cliente per accertare che un certificato di deposito al portatore, di importo pari a euro cinquantamila, era privo del requisito della sottoscrizione, con conseguente illegittimità di ogni pretesa di pagamento. Il cliente si è costituito e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della banca al pagamento della somma indicata nel titolo, degli interessi pattuiti, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e morali.
Il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale. La Corte d’Appello di Napoli, in riforma, ha dichiarato la nullità del certificato, ma ha condannato la banca al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2049 cod. civ. per la somma di euro cinquantamila oltre interessi. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il cliente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la ritenuta necessità dell’appello incidentale per la domanda risarcitoria, assumendo che il Tribunale l’avesse esaminata e rigettata. La Corte ha dichiarato la censura inammissibile. Il motivo si fondava su due documenti — la sentenza di primo grado e la comparsa di costituzione del convenuto — che non risultavano allegati al ricorso, né dei quali era precisata la sede di produzione nel fascicolo di parte o d’ufficio, in violazione degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., come interpretati dalle Sezioni Unite n. 7161/2010.
La Corte ha aggiunto un autonomo profilo di difetto di autosufficienza. La sentenza impugnata affermava che la domanda risarcitoria era stata avanzata in via subordinata e che era sufficiente la sua mera riproposizione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., essendo stata ritenuta assorbita dal Tribunale. La ricorrente si era limitata a riprodurre brevi stralci, inidonei a consentire di verificare il contenuto della domanda e le ragioni del rigetto.
Il secondo motivo, in via gradata, contestava che la riproposizione avesse riguardato la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. e non anche quella ex art. 2049 cod. civ. La censura è stata dichiarata infondata. La Corte d’Appello aveva basato la domanda sull’illecito comportamento del dipendente che aveva ricevuto la somma consegnando il certificato privo di validità. Su tali fatti rientrava nel potere del giudice del merito attribuire la qualificazione giuridica corretta, quale che fosse quella data dalla parte, in applicazione del principio iura novit curia. Nessuna ultrapetizione né difetto di motivazione.
Il terzo motivo lamentava l’omessa valutazione di elementi istruttori e la violazione della normativa antiriciclaggio, con interruzione del nesso di occasionalità necessaria. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché la Corte d’Appello aveva esaminato le circostanze indicate e la ricorrente ne chiedeva solo una diversa valutazione di merito. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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