Torre eolica esclusa dalla stima diretta della rendita catastale (Cass. civ. Sez. V n. 7396 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della rendita catastale delle centrali eoliche, l’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015 impone di escludere dalla stima diretta la torre che sorregge navicella e rotore. La struttura di sostegno non va qualificata come costruzione per il solo fatto di essere stabilmente infissa al suolo: il criterio distintivo è la funzionalità allo specifico processo produttivo, che prescinde dalla consistenza fisica del manufatto e dal suo ancoraggio. La torre assolve una funzione attiva nel processo di generazione energetica e, per tale ragione, è esente al pari del rotore e della navicella. Non è consentito distinguere tra funzione di sostegno, imponibile, e funzione di produzione, esente, dovendosi entrambe ascrivere unitariamente al medesimo impianto. Le circolari dell’amministrazione finanziaria che includono le torri tra le costruzioni non sono vincolanti e contrastano con la nozione legislativa di impianto funzionale.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita catastale di un aerogeneratore, elevandola rispetto al valore proposto dalla società contribuente con procedura docfa presentata nel dicembre 2016.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo la torre di sostegno una vera e propria costruzione, sottoposta a rendita. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie i primi due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi sotto il profilo della violazione di legge, e dichiara assorbiti i restanti. Le censure denunciano l’erronea applicazione dell’art. 1, commi 21-24, della legge n. 208/2015 e l’illegittimità del criterio dello scorporo fondato sull’utilità apprezzabile introdotto dalle circolari dell’amministrazione.

Il Collegio ricostruisce l’orientamento consolidato: nella stima diretta dell’impianto eolico non va computata la torre che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo. La disposizione sopravvenuta opera “per esclusione”: descrive dapprima i beni immobili rilevanti, poi sottrae le componenti impiantistiche. Il discrimine è dunque la destinazione produttiva, non la natura strutturale o l’infissione al suolo.

La Corte ribadisce che è irrilevante la consistenza fisica della costruzione, perché ciò che conta è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. La torre non è mero supporto statico: contrasta la forza impressa dal vento sulle pale e consente al generatore di sfruttare la potenza del vento. La sua vocazione strutturale non è incompatibile con la funzionalità impiantistica.

Quanto alle circolari del 2016, esse sono atti di prassi non vincolanti e la loro conclusione urta con la nozione legislativa di macchinario e impianto funzionale. La Corte esclude inoltre che la norma abbia natura agevolativa di stretta interpretazione: essa delinea il regime ordinario dei beni funzionali al processo produttivo.

Il giudice di merito aveva operato un distinguo non consentito tra funzione di sostegno e funzione di produzione, laddove la seconda non può prescindere dalla prima. Poiché l’errore è di interpretazione normativa, non di accertamento del fatto, non occorre rinvio sul punto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per rideterminare la rendita al netto della torre eolica e regolare le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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