Permuta di cosa presente con cosa futura e decorrenza della plusvalenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 14215 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile attraverso un negozio di permuta di cosa presente con cosa futura si considera conseguita, ai sensi dell’art. 1472 c.c., nel momento in cui la cosa futura viene ad esistenza e la proprietà della costruzione realizzata entra nel patrimonio del cedente, e non già al momento della stipulazione del contratto. Ne consegue che il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento decorre da tale momento. La delega di firma dell’atto impositivo non richiede l’indicazione nominativa del delegato, né la motivazione o la durata, potendo essere attuata mediante ordini di servizio che individuino il soggetto per qualifica. L’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo qualora il ricorrente indichi specificamente in quale modo il ragionamento del giudice si sia discostato dai canoni legali di ermeneutica.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento, per l’anno 2009, con il quale recuperava a tassazione la plusvalenza, ex art. 67, comma 1, lett. b), t.u.i.r., derivante dalla permuta di un terreno edificabile con una porzione di fabbricati da costruire. L’Ufficio qualificava l’operazione come permuta di cosa presente con cosa futura e riteneva la plusvalenza realizzata solo al momento dell’ultimazione della costruzione. La contribuente impugnava l’atto, deducendo il difetto di sottoscrizione e l’intervenuta decadenza del potere impositivo, essendo la plusvalenza maturata alla data della stipula del contratto.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso per vizio di forma. In appello, la Commissione tributaria regionale riteneva legittimo l’avviso, ravvisando la valida sottoscrizione dell’atto in virtù di delega di firma, la tempestività dell’accertamento e la corretta quantificazione della plusvalenza. La contribuente ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 42 e dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte ritiene infondata la censura relativa alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, afferma che la delega di firma non richiede alcuna indicazione nominativa del delegato, né la motivazione o la durata, potendo essere attuata attraverso ordini di servizio che individuino il soggetto per qualifica rivestita, sempre che consentano una verifica ex post del potere in capo al sottoscrittore.
Sul secondo motivo, la Corte precisa che l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo quando la parte deduca la violazione dei canoni ermeneutici, indicando specificamente in quale modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato. La mera contrapposizione di una diversa interpretazione è inammissibile.
Nel merito, la Corte ribadisce che, nel caso di permuta di cosa esistente con cosa futura, la plusvalenza si consegue nel momento in cui il corrispettivo, ossia la proprietà della costruzione realizzata, entra nel patrimonio del cedente, momento coincidente, ai sensi dell’art. 1472 c.c., con il venire ad esistenza della cosa futura. La sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, avendo correttamente individuato il momento impositivo nella realizzazione dell’effetto obbligatorio, escludendo la decadenza. La diversa ricostruzione proposta dalla ricorrente, fondata sull’autonomia dei due contratti, non coglie la ratio decidendi che prescinde dalla qualificazione dell’operazione, basandosi su una considerazione complessiva dell’assetto di interessi delle parti.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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