La torre eolica va esclusa dalla stima della rendita catastale (Cass. civ. Sez. V n. 7398 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della rendita catastale degli impianti eolici, l’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015 impone di escludere dalla stima diretta non soltanto i macchinari e le attrezzature in senso stretto, ma ogni componente funzionale allo specifico processo produttivo. In questa categoria rientra la torre che sostiene la navicella e il rotore dell’aerogeneratore. La circostanza che il manufatto sia stabilmente infisso al suolo, e presenti solidità, stabilità e consistenza volumetrica, non è decisiva: ciò che rileva è il rapporto di strumentalità rispetto alla produzione di energia. Il criterio distintivo introdotto dal legislatore privilegia la destinazione produttiva e prescinde dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto. Ne consegue che le conclusioni di prassi dell’amministrazione finanziaria, che includono le torri tra le costruzioni censibili, contrastano con la nozione legale di impianto funzionale al processo produttivo.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto eolico impugnava l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, elevandola, la rendita catastale di un aerogeneratore rispetto al valore proposto con procedura docfa. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo la torre di sostegno una vera e propria costruzione, come tale assoggettata a rendita.
La società proponeva allora ricorso per cassazione, articolando cinque motivi. L’Agenzia resisteva con controricorso. La controversia approdava così al giudizio di legittimità sulla corretta interpretazione della disciplina catastale introdotta dalla legge di stabilità 2016.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie i primi due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi sotto il profilo della dedotta violazione di legge, e dichiara assorbiti i restanti. Il nodo è la portata dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, che, con tecnica “per esclusione”, descrive gli elementi rilevanti ai fini della stima diretta e sottrae al prelievo i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Il collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento e richiama l’orientamento consolidato: ai fini del calcolo della rendita dell’impianto eolico non va computata la torre che sostiene il peso della navicella e del rotore. La scelta legislativa è stata quella di sottrarre dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio che privilegia la destinazione ad attività produttive, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla dimensione del manufatto.
La Corte ribadisce il principio già affermato in Cass. n. 12482/2023 e in altre pronunce: è irrilevante la consistenza fisica della costruzione, perché ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. La torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, non svolge soltanto una funzione passiva di sostegno, ma costituisce componente essenziale e attiva della macchina, contrastando la forza del vento sulle pale. La sua vocazione strutturale non è incompatibile con la funzionalità impiantistica.
Non persuade, osserva la Corte, l’argomento dell’amministrazione secondo cui l’indirizzo di legittimità contrasterebbe con i criteri di stretta interpretazione propri delle agevolazioni: la norma non ha natura impositiva, ma catastale, e non delinea un’esenzione, bensì il regime ordinariamente applicabile ai beni funzionali alla produzione. Le circolari n. 2/E del 2016 e n. 27/E del 2016 e la nota prot. n. 60244, che includono le torri tra le costruzioni, sono atti di prassi non vincolanti e urtano contro la nozione legale.
La sentenza impugnata è quindi cassata, perché opera un distinguo non consentito tra funzione di sostegno e funzione produttiva, ascritte invece unitariamente al medesimo impianto. Non occorrendo un nuovo accertamento di fatto, la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per rideterminare la rendita espungendo il valore della torre e regolare le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.