La torre eolica è esclusa dalla stima diretta della rendita catastale (Cass. civ. Sez. V n. 7399 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della rendita catastale di un impianto eolico, a mente dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, non va computata nella stima diretta la torre che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo. La norma, con tecnica “per esclusione”, sottrae al carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche dei settori della siderurgia, manifattura ed energia, a prescindere dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto e dal suo essere o meno infisso al suolo. È decisivo il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, non la consistenza fisica della costruzione. La disposizione non ha natura impositiva né delinea un’esenzione, ma il regime ordinariamente applicabile ai macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali alla produzione. Le circolari dell’amministrazione finanziaria che includono le torri tra le “costruzioni” non hanno valore vincolante e contrastano con la nozione legale.

Il Fatto

Oggetto di controversia è l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate accertava e rettificava la rendita catastale di un aerogeneratore, elevandola rispetto al valore proposto dalla contribuente con procedura docfa ai sensi della legge n. 208/2015. La società ricorrente aveva attribuito la rendita escludendo dal calcolo la torre eolica, qualificandola come componente impiantistica funzionale alla produzione energetica.

La Commissione tributaria regionale della Basilicata accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo la torre un bene riconducibile a una vera e propria costruzione, non direttamente funzionale alla produzione di energia e come tale sottoposta a rendita. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie i primi due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi sotto il profilo della dedotta violazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. La ricorrente aveva lamentato la falsa applicazione dell’art. 1, commi 21-24, della legge n. 208/2015, sostenendo che la torre eolica, quale impianto funzionale allo specifico processo produttivo, fosse stata esclusa dalla stima diretta.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui non va computata la torre che sostiene il peso della navicella e del rotore. La Corte aveva già cassato, tra le stesse parti e su identici giudizi, le sentenze impugnate con rinvio al giudice regionale per la rideterminazione della rendita al netto della torre (Cass. nn. 37722, 37727 e 37743/2022).

La disposizione sopravvenuta si colloca entro un quadro normativo segnato dalla nozione di immobile urbano (art. 4 r.d.l. n. 652/1939) e di costruzione stabile connessa al suolo (art. 1-quinquies d.l. n. 44/2005, conv. in legge n. 88/2005). Il contesto è stato inciso, con effetto dal 2016, dall’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, che descrive gli elementi che accrescono l’utilità dell’immobile per poi escludere le componenti funzionali al processo produttivo, i cd. imbullonati.

Le circolari dell’amministrazione finanziaria (2/E del 2016; nota prot. n. 60244; 27/E del 2016), che includono le torri tra le costruzioni, urtano con la nozione legale, che prescinde dal fatto che i manufatti siano infissi stabilmente al suolo, essendo essenziale il loro impiego nel processo produttivo. La torre assolve, oltre alla funzione di mero supporto statico, anche quella di componente essenziale ed attiva della macchina, contrastando la forza del vento sulle pale e consentendo al generatore di produrre energia.

Non persuade l’argomento dell’Amministrazione sul preteso contrasto con i criteri di stretta interpretazione delle agevolazioni: la norma ha natura catastale, non impositiva, e non delinea un’esenzione ma il regime ordinario dei beni funzionali alla produzione. Né occorre rinvio sul punto dell’unitarietà funzionale, derivando le conclusioni della Commissione regionale da un’erronea interpretazione della normativa e non da un difforme accertamento dei fatti, pacifici tra le parti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per la rideterminazione della rendita senza la torre e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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