Traduzione ordinanza cautelare all’alloglotta e interesse a ricorrere (Cass. pen. Sez. IV n. 9794 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indagato alloglotta, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta è affetta da nullità, ex artt. 143 e 292 cod. proc. pen., solo ove sia già emersa la mancata conoscenza della lingua italiana; se invece tale ignoranza emerge successivamente, l’autorità procedente deve disporre la traduzione in un termine congruo, la cui violazione determina la nullità dell’intera sequenza di atti compiuti fino a quel momento. Trattandosi di nullità a regime intermedio, l’alloglotta che lamenta l’omessa traduzione ha l’onere di allegare un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la prospettazione di un pregiudizio astratto o potenziale. Il giudizio di congruità del termine di deposito della traduzione, se sorretto da motivazione logicamente congrua, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame, aveva confermato l’ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un indagato per un capo di imputazione provvisorio relativo all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in relazione al comma 4 e ai commi 1 e 4.

In sede di riesame l’indagato aveva dedotto, tra l’altro, la nullità dell’ordinanza per mancata traduzione in lingua nota, emergendo dagli atti di indagine la mancata conoscenza della lingua italiana, e per omesso rilievo dell’impedimento all’interrogatorio di garanzia. Il Tribunale aveva disatteso tali eccezioni, valorizzando la presenza di un interprete in sede di interrogatorio e l’avvenuta traduzione dell’ordinanza, ritenuta intervenuta in termine congruo. Proposto ricorso per cassazione, la questione centrale diviene la valutazione della tempestività della traduzione e dell’onere di allegazione del pregiudizio difensivo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio dettato da Sez. U n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko: l’ordinanza cautelare emessa nei confronti di un alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosce la lingua italiana, è affetta da nullità in caso di mancata traduzione; se l’ignoranza non era ancora emersa, l’ordinanza resta valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza, che comporta l’obbligo di traduzione in un termine congruo, la cui violazione travolge l’intera sequenza di atti, compresa l’ordinanza.

La Corte ricorda la linea di continuità con Sez. U n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis e con altre pronunce (tra le altre, Sez. IV n. 33802 del 18/05/2017; Sez. III n. 14990 del 18/02/2015; Sez. III n. 26846 del 29/04/2004), secondo cui la nullità è a regime intermedio. Sul giudizio di congruità, richiama Sez. VI n. 48469 del 04/12/2008 e Sez. VI n. 9041 del 15/02/2006, nonché il parametro convenzionale dell’art. 6, par. 3, lett. a), CEDU, con traduzione “nel più breve tempo possibile”.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ritiene l’allegazione difensiva aspecifica: la pretesa conoscenza della lingua italiana sin dal momento dell’emissione della misura era desunta da elementi neutri, quali una segnalazione di polizia e precedenti soggiorni irregolari e recenti nell’Unione Europea. Si tratta di profilo di mero fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile se fondato su considerazioni intrinsecamente logiche. Quanto alla congruità del termine, il deposito della traduzione dopo sedici giorni dall’incarico, in presenza di un provvedimento di 43 pagine, appare rispettoso dei principi; è neutro che la traduzione sia depositata dopo la scadenza del termine per il riesame, poiché in caso di traduzione disposta in sede di interrogatorio di garanzia il termine ex art. 309 cod. proc. pen. decorre dal deposito della traduzione. Nessuna norma impone al giudice di fissare all’interprete un termine fisso.

La Corte enuncia infine un autonomo profilo di inammissibilità: l’alloglotta che lamenta la violazione delle proprie prerogative deve indicare un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, Sez. II n. 33455 del 20/04/2023; Sez. I n. 44251 del 16/10/2024; Sez. VI n. 2714 del 04/12/2024, dep. 2025). Nel caso di specie, il ricorrente non aveva allegato alcun concreto pregiudizio difensivo, smentito dalla presentazione di un’istanza di riesame estesa anche al merito. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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