Sequestro finalizzato a confisca: necessaria motivazione sul periculum in mora (Cass. pen. Sez. IV n. 9793 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., il provvedimento genetico deve contenere una concisa motivazione anche in ordine al periculum in mora, illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Tale obbligo non viene meno quando oggetto del sequestro siano somme di denaro. Al Tribunale del riesame non è consentito integrare la motivazione del decreto in punto di periculum in mora quando questa sia del tutto mancante, poiché tale carenza integra una nullità radicale ai sensi del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha disposto, con decreto del 27 novembre 2024, il sequestro preventivo di una somma contante di euro 3.910,00 nei confronti di una persona sottoposta a indagini per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il sequestro era funzionale alla confisca obbligatoria prevista dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, sul presupposto della sproporzione tra la somma detenuta e le condizioni reddituali dichiarate dal ricorrente, disoccupato.
Il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza, ricostruendo l’inattendibilità delle ragioni giustificative della disponibilità del denaro e desumendo il periculum in mora da elementi tratti dal complesso della vicenda. Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 125 e 321, comma 2, cod. proc. pen. e il difetto di motivazione sul periculum, lamentando che il Tribunale abbia creato ex novo la motivazione assente nel provvedimento genetico.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio richiamato dal ricorrente, secondo cui nelle impugnazioni cautelari reali non è consentito al Tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora quando essa sia del tutto mancante, poiché tale carenza integra una nullità radicale ai sensi del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 3038 del 14.11.2023, dep. 2024, Emmecitex s.r.l.).
Il Collegio verifica la doglianza sul testo del provvedimento genetico e ne riscontra il fondamento: in esso si legge che «quanto al periculum in mora, sussistono i presupposti per disporre il sequestro preventivo della somma indicata in quanto funzionale alla confisca prevista dall’art. 85-bis d.P.R. 309/1990 che richiama l’art. 240-bis cod. pen.». La motivazione sul periculum è, dunque, del tutto assente.
La Corte distingue la struttura del sequestro finalizzato alla confisca. Il provvedimento genetico si sostanzia in un sequestro funzionale ad assicurare al processo cose di cui la legge prevede la confisca, indipendentemente dall’attitudine delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione e reiterazione del reato, che riguardano il diverso sequestro preventivo disciplinato dall’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. Tale distinzione, tuttavia, non implica che il provvedimento si possa fondare sulla mera confiscabilità dei beni.
La giurisprudenza di legittimità richiede che il giudice fornisca una concisa motivazione anche in relazione al periculum in mora sul quale si fonda il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., pure quando oggetto del sequestro siano somme di denaro, dovendo illustrare, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U n. 36959 del 24.06.2021, Ellade; Sez. 3 n. 9206 del 07.11.2023, dep. 2024, Fiore; Sez. 3 n. 47054 del 22.09.2022, Filippetti).
Il Tribunale del riesame aveva ritenuto desumibile il periculum, nei limiti minimi correlati all’esigenza anticipatoria del vincolo rispetto alla confisca, dall’assenza di fonti di entrata, dall’operatività in forma non tracciabile in contante, dall’occultamento delle disponibilità liquide e dalla possibilità di reimpiego della somma. Nessuno di tali argomenti è però esplicitato nel provvedimento genetico, il cui vuoto motivazionale non era suscettibile di integrazione (Sez. 2 n. 46136 del 28.10.2015, Campanella). Il ricorso è pertanto fondato e i provvedimenti sono annullati, con restituzione all’avente diritto della somma in sequestro.
Nota della Redazione
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