Transfer pricing su mutuo infragruppo: valore normale e oneri probatori (Cass. civ. Sez. V n. 7466 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di transfer pricing, l’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986 legittima l’Amministrazione finanziaria a rettificare i corrispettivi delle transazioni infragruppo che si discostino dal valore normale, senza che rilevi l’accertata antieconomicità dell’operazione. Il giudice di merito, nel determinare il valore normale del tasso d’interesse di un mutuo infragruppo, può fondarsi sulle rilevazioni della Banca d’Italia e sui tassi praticati per analoghe operazioni all’interno del medesimo gruppo. La scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee integra apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione se motivato, senza obbligo di confutare ogni singola deduzione difensiva. Grava sul contribuente l’onere di allegare e provare le circostanze idonee a dimostrare la coerenza del tasso praticato ai canoni di mercato.

Il Fatto

Una società italiana, controllata da una società di diritto lussemburghese, concedeva a quest’ultima un mutuo pluriennale di rilevante importo con tasso d’interesse fissato al 2% annuo. A seguito di indagini della Guardia di Finanza concluse con processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per l’Ires relativo all’anno 2008, recuperando a tassazione la differenza tra gli interessi contabilizzati e quelli rideterminati secondo il valore normale.

La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi: violazione dell’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986, nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 nonché dell’art. 2697 cod. civ. in tema di riparto dell’onere probatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di cessazione della materia del contendere per estinzione della società ricorrente, intervenuta dopo la proposizione del ricorso. Il principio è quello per cui, nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso di ufficio, non operano le cause interruttive ordinarie; la cancellazione dal registro delle imprese non determina l’interruzione del processo.

Il secondo motivo, di natura processuale, è esaminato per primo. La ricorrente deduceva che la CTR avesse omesso di valutare qualsiasi elemento istruttorio. La Corte conferma l’orientamento secondo cui la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione integra apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che non deve discutere ogni singolo elemento né confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi logicamente incompatibili con la decisione.

Nel merito, la ricorrente censurava l’erroneità del raffronto tra il tasso praticato e quello rilevato dalla Banca d’Italia, sostenendo che quest’ultimo fosse pari al 3,3% e non al 4,3%. La Corte osserva che, nella prospettazione stessa della contribuente, il tasso medio avrebbe dovuto essere corretto di un punto, mentre la società ha chiesto di ritenere non rettificabile il 2%, affermazione non comprensibile e non coerente con le proprie difese.

Quanto alla pretesa specificità del caso, la Corte rileva che l’argomento della liquidità acquisita a costo zero è privo di fondamento, poiché la norma richiede la stima del valore normale dei beni ceduti anche se acquisiti gratuitamente. Decisivo risulta il parametro dei tassi praticati per analoghe operazioni infragruppo, oscillanti tra il 4 e il 5%, che la contribuente non ha contestato. Improprio è inoltre il paragone con rendimenti di investimenti annuali, avendo il prestito durata molto maggiore.

La CTR ha quindi comparato gli elementi probatori di entrambe le parti, ritenendo fondati quelli dell’Amministrazione finanziaria: la ricorrente non è stata in grado di dimostrare in che cosa il giudice del gravame abbia errato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e integrazione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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