Cartella esattoriale a società in concordato preventivo è legittima (Cass. civ. Sez. V n. 7463 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella di pagamento a una società ammessa al concordato preventivo non è illegittima né inutile. La cartella non realizza il primo atto esecutivo, ma svolge una funzione assimilabile al precetto, sicché l’apertura della procedura non ne impedisce l’emissione: il divieto di azioni esecutive di cui all’art. 168 l. fall. colpisce solo gli atti propri del processo di esecuzione. L’iscrizione a ruolo e la cartella formano il titolo del credito erariale, insorto anteriormente alla procedura, da insinuare al fine della tutela del diritto al concorso. Non rileva, in senso contrario, l’assenza di un diritto di veto dell’Amministrazione finanziaria all’omologa: l’omologazione lascia impregiudicato il potere di accertamento di debiti erariali, anche ulteriori rispetto a quelli indicati nel piano.
Il Fatto
Una società in liquidazione, ammessa al concordato preventivo e omologata con decreto del Tribunale di Bolzano del 1° giugno 2011, riceveva due cartelle esattoriali notificate il 28 luglio e il 18 ottobre 2011, fondate su avvisi di accertamento e atti di contestazione divenuti definitivi per mancata opposizione.
La società impugnava le cartelle davanti alla C.T.P. di Belluno, deducendone l’inammissibilità in pendenza della procedura concorsuale, oltre a vizi propri degli atti. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso in base al combinato disposto degli artt. 168 e 184 l. fall. La CTR del Veneto respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo inutile l’emissione delle cartelle dopo l’omologazione e illegittimo il ruolo di importo superiore a quello ammesso al passivo. L’Agenzia ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la richiesta di estinzione del giudizio per definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018. L’istanza, oltre a riguardare una sola delle cartelle impugnate, risulta conseguente ad atti impositivi e presentata oltre i termini di cui all’art. 3 del medesimo decreto. La documentazione non è quindi idonea a fondare l’estinzione, salvo diversi accertamenti del giudice del rinvio.
Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’apertura del concordato preventivo non è ostativa all’accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all’irrogazione di sanzioni. L’accertamento del credito è condizione della partecipazione dell’Amministrazione alla procedura concorsuale.
Costituisce principio consolidato che la cartella di pagamento non realizza il primo atto esecutivo ma svolge una funzione assimilabile al precetto, preannunciando soltanto l’azione esecutiva (Sez. Un. n. 13913 del 2017). La successiva apertura della procedura comporta non la nullità della cartella, ma l’improseguibilità dell’esecuzione, con quiescenza destinata a cessare quando il decreto di omologazione diviene definitivo.
Ne consegue che la notifica della cartella è ammissibile anche dopo l’apertura del concordato, poiché il divieto dell’art. 168 l. fall. impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione, non ogni iniziativa unilaterale del creditore. Anzi, sussiste una carenza di interesse della procedura a far caducare la cartella: la sua rilevanza va apprezzata in seno alla procedura, ai fini del diritto al concorso. La stessa conclusione vale per l’aggio, in rapporto all’art. 17 d.lgs. n. 112/1999, ratione temporis vigente.
Il ricorso è quindi fondato: la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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