Responsabilità dell’avvocato e giudicato sul decreto ingiuntivo non opposto (Cass. civ. Sez. III n. 11909 del 06.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata opposizione al decreto ingiuntivo determina la formazione del giudicato sostanziale anche sull’inesistenza dei fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto anteriori al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione. Ne consegue che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in forza del decreto ingiuntivo non opposto è coperta dal giudicato, ove il preteso inadempimento del professionista non sia stato prospettato in quella sede. In tema di responsabilità professionale, inoltre, incombe sull’attore la prova del nesso causale, non essendo sufficiente la mera allegazione dell’inadempimento qualificato secondo il criterio del più probabile che non. In presenza di doppia conforme, l’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ. preclude l’impugnazione per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., salvo che la parte dimostri che la sentenza di appello non si fonda sui medesimi elementi fattuali di quella di primo grado.
Il Fatto
Una società e il suo titolare convenivano in giudizio il proprio difensore, deducendo un grave errore professionale commesso in un precedente giudizio: la tardività della notifica dell’appello, dichiarato inammissibile, e la mancata proposizione di una domanda riconvenzionale di restituzione delle somme versate in virtù di un contratto poi dichiarato nullo. Il professionista aveva medio tempore ottenuto due decreti ingiuntivi per i propri compensi, non opposti dai clienti.
Il Tribunale accertava l’errore professionale, ma rigettava le domande risarcitorie per mancanza di prova del nesso causale e riteneva coperte dal giudicato le restituzioni. La Corte d’appello confermava nel resto la decisione, revocando solo la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Propongono ricorso per cassazione i clienti soccombenti; resiste il difensore, che spiega ricorso incidentale, unitamente alla compagnia assicurativa per la responsabilità professionale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo del ricorso principale, che invoca la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. secondo i ricorrenti, l’errore professionale non sarebbe stato deducibile con l’opposizione ai decreti ingiuntivi perché sarebbe emerso solo con la sentenza d’appello.
Il motivo è inammissibile perché generico e ripetitivo del motivo di appello, rispetto al quale la Corte territoriale ha offerto adeguata motivazione. È circostanza pacifica che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo si estende all’inesistenza dei fatti impeditivi, estintivi e modificativi anteriori al ricorso e non dedotti. I ricorrenti avrebbero dovuto prospettare in quella sede l’inadempimento qualificato del professionista; avendo rinunciato all’opposizione, la domanda di restituzione è correttamente ritenuta coperta dal giudicato.
Quanto al secondo motivo, che lamenta l’inversione dell’onere della prova sul nesso causale, la Corte osserva che il motivo non coglie la ratio decidendi. Il nesso causale non riguarda la riconducibilità della condanna alle spese e del doppio contributo all’inammissibilità dell’appello, ma la dimostrazione che, senza il vizio di notificazione, l’attore avrebbe avuto la possibilità, secondo il criterio del più probabile che non, di ottenere una statuizione favorevole. Sul punto la Corte territoriale ha escluso la prova.
La Corte precisa che l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 577 del 2008 è stato superato dal consolidato orientamento secondo cui, anche in materia di responsabilità contrattuale, incombe sull’attore la prova del nesso causale, essendo insufficiente la mera allegazione dell’inadempimento (richiamata Cass. Sez. 3, ordinanza n. 25567 del 2023). Il profilo di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, poiché l’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ. non consente l’impugnazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. senza la dimostrazione che la sentenza di secondo grado non si fonda sui medesimi elementi fattuali.
Il ricorso incidentale del professionista è inammissibile per difetto di interesse, essendo egli parte interamente vittoriosa, e per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non avendo trascritto i passaggi essenziali dell’atto di appello e le relative conclusioni. La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi, compensa le spese tra ricorrenti principali e professionista e condanna i ricorrenti principali alle spese verso la compagnia assicurativa, con il doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.