Confine tra fondi accertato per comportamento concludente prevale sulle mappe catastali (Cass. civ. Sez. II n. 6358 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di regolamento dei confini ex art. 950 cod. civ., il confine può essere determinato in via convenzionale, ossia mediante un negozio di accertamento concluso per comportamento concludente, il quale non richiede la forma scritta ad substantiam. Il ricorso alle mappe catastali opera in via meramente sussidiaria, ai sensi dell’ultimo comma della medesima disposizione, sicché esso è precluso quando risulti provata una divisione fisica dei fondi espressiva della volontà delle parti di eliminare l’incertezza sul confine. La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi a sostegno del negozio costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti dell’art. 2729 cod. civ.
Il Fatto
I proprietari di un immobile, confinante con il lotto di una società, agivano in giudizio per sentir dichiarare che il confine tra i due fondi non coincideva con il muro di recinzione esistente, ma era ubicato all’interno della proprietà della convenuta secondo le risultanze catastali, con conseguente condanna alla rimozione dei manufatti collocati sulla striscia di terreno asseritamente di loro spettanza. La società convenuta eccepiva che il terreno acquistato aveva l’estensione risultante dalle mappe e spiegava domanda riconvenzionale di usucapione della striscia, oltre a domanda di garanzia per evizione nei confronti delle proprie danti causa.
Il Tribunale, qualificata l’azione come di regolamento dei confini e non di rivendica, accoglieva le domande attoree sulla base della CTU fondata sulle mappe catastali, rigettando l’usucapione e la manleva. La Corte d’Appello, in riforma, confermava la qualificazione dell’azione ma respingeva le domande attoree, ravvisando un confine determinato convenzionalmente per comportamento concludente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 950 e 1350 cod. civ., sostenendo che la sostituzione della vecchia recinzione con un muretto in muratura non potrebbe integrare un negozio di accertamento e che comunque sarebbe necessaria la forma scritta. Il motivo è dichiarato inammissibile: esso punta a un riesame delle risultanze istruttorie, senza dimostrare che la Corte territoriale abbia violato l’art. 950 cod. civ., il quale prevede le mappe catastali solo in mancanza di altri elementi.
I giudici di legittimità ribadiscono che, in presenza di una divisione fisica dei fondi non contestata, accompagnata da elementi di prova espressivi della volontà delle parti originarie di considerare quella delimitazione come effettivo confine, può ravvisarsi un negozio di accertamento per comportamento concludente, non richiedente la forma scritta ad substantiam. Richiamano in tal senso i precedenti Cass. n. 7640/2009 e Cass. n. 1496/1967, nonché Cass. n. 17231/2012, Cass. n. 8251/2009, Cass. n. 4437/2008 e Cass. n. 4994/1997.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 950 e 2729 cod. civ. e dell’art. 115 c.p.c., è parimenti inammissibile. La Corte ricorda che i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e la loro adeguatezza costituiscono valutazione discrezionale del giudice di merito, riesaminabile solo quando questi affermi esplicitamente che il ragionamento presuntivo possa basarsi su presunzioni prive di tali requisiti, o quando il fatto storico posto a fondamento non li soddisfi. È citata Cass. sez. un. n. 20867/2020 e Cass. n. 17157/2024.
Nel caso concreto la Corte d’Appello non si è limitata a rilevare la mera esistenza della divisione fisica e la sostituzione della recinzione, ma ha svolto un’accurata indagine sul comportamento delle parti e sulle caratteristiche dei luoghi. Tra gli elementi valutati figurano la presenza da tempo immemorabile della precedente recinzione nella stessa posizione, la realizzazione di una cancellata che non consente ai ricorrenti di accedere alla striscia, l’assenza di opere indicative di un passaggio e il fatto che la società abbia costruito rispettando la distanza dal muretto. Da tali elementi la Corte territoriale ha desunto la risalente volontà di eliminare l’incertezza soggettiva sul confine.
Il terzo motivo è inammissibile, poiché non si confronta con la motivazione impugnata, che non ha ignorato le risultanze della CTU ma ha ritenuto di non poter ricorrere all’elemento sussidiario delle mappe catastali in presenza di una divisione materiale dei fondi risalente nel tempo. Il quarto motivo è infondato: respinta l’azione di regolamento dei confini, la striscia controversa era già ricompresa nella proprietà della società, sicché la domanda riconvenzionale di usucapione è stata correttamente ritenuta assorbita, non essendo ipotizzabile l’usucapione di cosa propria.
Quanto al regolamento delle spese, la Corte richiama il principio della causalità giuridica: il giudice d’appello deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento tenendo conto dell’esito complessivo della lite. Poiché la sentenza di primo grado è stata totalmente riformata, i ricorrenti sono risultati totalmente soccombenti e sono stati condannati alle spese del doppio grado, anche in favore dei terzi chiamati in garanzia, la cui chiamata non poteva considerarsi palesemente arbitraria. Sono richiamate Cass. n. 15852/2024, Cass. n. 17726/2023 e Cass. n. 23552/2011.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 950 c.c. – Azione di regolamento di confini
- Art. 1350 c.c. – Atti che devono farsi per iscritto
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove