Trasferimento dirigenti ANAS al Ministero: conservazione solo delle voci fisse e continuative (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17432 del 28.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento del personale dirigente da ANAS S.p.A. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011, conv. con modif. nella l. n. 111/2011, sancisce il mantenimento del trattamento economico fondamentale ed accessorio del lavoratore trasferito limitatamente alle voci fisse e continuative. Non rientrano in tale nozione le erogazioni che, pur percepite in costanza del rapporto con ANAS, non sono legate da un vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa, avendo la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese sostenute nell’interesse del datore. I trattamenti previdenziali e sanitari integrativi non sono conservabili, perché il versamento del premio assicurativo da parte di ANAS cessa con il rapporto e la relativa funzione è assorbita dall’analogo beneficio di cui i lavoratori godono presso la Cassa di Previdenza e Assistenza dipendente ministeriale. La funzione dell’assegno ad personam è, infatti, quella di evitare la reformatio in peius del trattamento economico in occasione e a causa del trasferimento.

Il Fatto

Alcuni dirigenti, già dipendenti di ANAS S.p.A. presso l’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali, erano transitati alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in forza del d.l. n. 98/2011. Essi agivano in giudizio per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione annua maturata e percepita in ANAS alla data del 30.9.2012, comprensiva di alcune voci accessorie.

Il Tribunale di Roma aveva accolto integralmente la domanda. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, aveva riconosciuto la conservazione della sola indennità ad personam di euro 1.600,00 lordi annui, con incidenza sul TFR, rigettando invece le pretese relative alle spese di alloggio, agli scatti di anzianità, alla decurtazione del 2,5% della retribuzione e ai trattamenti previdenziali e sanitari integrativi. Avverso tale decisione proponevano ricorso principale i dirigenti e ricorso incidentale uno di essi, resistendo il Ministero.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la quaestio iuris centrale: la sussistenza del diritto all’inclusione, nel trattamento economico spettante all’atto del trasferimento, delle voci relative alle spese di alloggio, agli scatti di anzianità maturati presso ANAS, all’ammontare della riduzione del 2,5% della retribuzione e ai trattamenti previdenziali e sanitari integrativi. Il thema decidendum riguarda, dunque, l’individuazione dell’esatto perimetro applicativo dell’art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011.

Sul primo gruppo di voci, la Corte rileva l’inammissibilità della censura dei ricorrenti principali, i quali non hanno impugnato il rilievo della Corte territoriale secondo cui le difese svolte in primo grado erano generiche e necessitavano di integrazioni in appello mai apportate. Le censure del ricorrente incidentale su tali voci sono invece giudicate infondate, avendo la Corte territoriale correttamente escluso la natura retributiva delle erogazioni non legate da un vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa.

Quanto ai trattamenti previdenziali e sanitari integrativi, la Corte richiama espressamente l’orientamento accolto da Cass. n. 20955/2024, secondo cui, con il trasferimento dei dipendenti al Ministero, il versamento del premio da parte di ANAS non ha più ragion d’essere per la cessazione del rapporto assicurativo, essendo la sua funzione assorbita dall’analogo beneficio di cui i lavoratori godono per il futuro tramite la Cassa di Previdenza e Assistenza dipendente ministeriale. Il pagamento del premio, pur avendo funzione retributiva, è logicamente condizionato dalla vigenza della polizza; il suo mantenimento mentre i lavoratori godono di altra copertura trascende la funzione dell’assegno ad personam, volta a evitare la reformatio in peius del trattamento economico in occasione e a causa del trasferimento, come già affermato da Cass. n. 22626/2023.

La Corte esamina poi le restanti censure. Il quinto motivo del ricorso principale e il quarto del ricorso incidentale sono dichiarati infondati, non sussistendo la denunciata omessa pronuncia. Infondato è anche il quinto motivo del ricorso incidentale, avendo la Corte territoriale correttamente giudicato assorbito il motivo circa l’erronea indicazione dell’importo del trattamento economico. Il sesto motivo, tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale, è inammissibile per la genericità della censura, non avendo i ricorrenti specificato se e in che termini la determinazione del valore della controversia abbia violato i minimi tariffari.

Il ricorso principale e quello incidentale sono dunque rigettati, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di legittimità e attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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