Motivazione apparente del giudice di rinvio e dovere di esame dei motivi (Cass. civ. Sez. V n. 17430 del 28.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può limitarsi a richiamare acriticamente la motivazione della sentenza già cassata. Ove replichi quel percorso argomentativo senza confrontarsi con i rilievi del giudice di legittimità, la sentenza è affetta da motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 6 del d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue la cassazione con rinvio, affinché il giudice di merito proceda a nuovo e motivato esame dei punti controversi devoluti al suo giudizio.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava a un contribuente un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006, con il quale, sulla base di beni indice di capacità contributiva, determinava sinteticamente il reddito in misura largamente superiore a quello dichiarato. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ricorreva per cassazione. Questa Corte, con ordinanza n. 19368 del 17/09/2020, accoglieva il primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 6 del d.lgs. n. 546/1992, e cassava con rinvio. Riassunto il giudizio, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia accoglieva il ricorso originario del contribuente, annullando l’avviso. Contro tale decisione l’Ufficio proponeva nuovo ricorso per cassazione, resistito dal contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, per avere i giudici di rinvio di fatto replicato il percorso motivazionale già tracciato dai giudici di appello nella sentenza cassata.

La Corte richiama l’ordinanza di rinvio n. 19368 del 17/09/2020, con la quale aveva rilevato che il giudice di appello si era limitato ad affermare di condividere integralmente la motivazione della sentenza appellata, ignorando gli specifici motivi di appello con i quali l’Ufficio contestava le affermazioni del giudice di primo grado. Tra questi rilievi, l’avviso di accertamento prendeva espressamente in considerazione il reddito dichiarato dal coniuge, l’esame dei dati bancari e la destinazione finale delle somme ricavate dalla vendita di un immobile.

Su queste basi, la Corte aveva concluso che i dati fattuali e le risultanze degli accertamenti esposti nei motivi di appello erano stati ignorati dal giudice di appello, il quale, limitandosi a un mero richiamo a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, era incorso nella fattispecie di motivazione meramente apparente, in totale elusione dell’obbligo di decidere motivatamente circa i punti controversi devoluti al suo giudizio.

Il giudice di rinvio, osserva ora la Corte, non si è conformato a quanto statuito, replicando quasi integralmente la motivazione della sentenza di appello cassata e affermando che l’Ufficio avrebbe commesso molteplici errori, senza prendere in alcuna considerazione le indicazioni contenute nell’ordinanza n. 19368 del 17/09/2020. Il motivo è dunque fondato, con assorbimento del secondo, che denuncia la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Consegue la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi illustrati e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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