Il regime orario del personale viaggiante è fatto costitutivo del diritto allo straordinario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8846 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime dell’orario di lavoro normale applicabile al lavoratore, incluso quello speciale previsto per il personale viaggiante da una disposizione collettiva, rappresenta un “segmento necessario” del fatto costitutivo del diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario. Esso deve essere quindi allegato e provato dal lavoratore ai sensi dell’art. 2697 c.c., non configurando un fatto impeditivo o modificativo il cui onere di allegazione e prova incombe sul datore di lavoro. Ne consegue che il giudice può individuare d’ufficio il regime orario applicabile senza che ciò integri un vizio di ultrapetizione, e il rigetto implicito di un motivo di appello esclude il vizio di omessa pronuncia.
Il Fatto
Un lavoratore, impiegato dal 2012 al 2017 come autista con mansioni inquadrate nel III livello super del CCNL autotrasporto, agiva contro la datrice di lavoro e la committente dell’appalto per ottenere il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario e festivo. Il lavoratore assumeva che il suo orario ordinario fosse di 39 ore settimanali ai sensi dell’art. 11 CCNL, mentre la società contestava l’applicabilità di tale disposizione, trattandosi di personale viaggiante con prestazione discontinua.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo applicabile l’art. 11-bis CCNL che prevede per i dipendenti viaggianti un orario di 47 ore settimanali. La Corte territoriale riteneva altresì insufficiente la prova testimoniale del lavoro straordinario e legittimo il disconoscimento dei dischi cronotachigrafi da parte della società, rigettando anche l’istanza di esibizione dei fogli orari. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Con riferimento al primo motivo, la Corte esclude che il giudice di merito abbia errato applicando d’ufficio il regime orario dell’art. 11-bis CCNL. Tale disposizione costituisce il regime orario normale per il personale viaggiante inquadrato nel III livello super e la sua individuazione è necessaria per verificare se e in quale misura sia stato svolto lavoro straordinario. Il regime orario rappresenta pertanto un elemento del fatto costitutivo del diritto vantato e non un’eccezione in senso proprio: era onere del lavoratore allegarlo e dimostrarne il superamento. La Corte precisa che il silenzio dei giudici d’appello su quel motivo deve intendersi come rigetto implicito, richiamando i principi per cui tale vizio non ricorre quando la decisione è incompatibile con la domanda non espressamente esaminata.
Il secondo motivo è dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: la questione relativa alla mancata verifica dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 11-bis CCNL (assenze giornaliere continuate e utilizzo di veicoli rientranti nei regolamenti comunitari) avrebbe dovuto essere proposta come motivo di appello ed è quindi nuova in sede di legittimità.
Sul terzo motivo, concernente i dischi cronotachigrafi, la Corte ribadisce che il disconoscimento delle riproduzioni ex art. 2712 c.c., idoneo a degradarle a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito. Nel caso di specie il disconoscimento della datrice di lavoro era adeguatamente motivato, con specifica indicazione delle ragioni di non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Il quarto motivo, relativo al travisamento della prova, è rigettato in quanto subordinato all’accoglimento dei motivi precedenti e, per il resto, inammissibile perché rivolto a censurare mere valutazioni di merito. Il quinto motivo, sull’istanza di esibizione, è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato l’atto processuale in cui l’istanza era stata avanzata. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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