Truffa del falso consulente finanziario: gli interessi fittizi la rendono “a consumazione prolungata” (Cass. pen. 5191/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 5191 del 9 febbraio 2026 (ud. 13 gennaio 2026 — R.G.N. 33892/2025) — Presidente Andrea Pellegrino, Relatore Sandra Recchione.
Il principio di diritto
“La truffa deve considerarsi ‘a consumazione prolungata’ non solo quando ad un’unica azione fraudolenta segua una deminutio patrimonii scaglionata nel tempo, ma anche quando l’attività decettiva continui allo specifico fine di ostacolare lo svelamento della condotta criminosa e di creare nelle vittime l’affidamento necessario per ottenere ulteriori profitti”.
La sentenza affronta, oltre alla truffa, i reati di abusivismo finanziario (art. 166 TUF) e di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), enunciando per ciascuno principi di rilievo pratico.
Il fatto
Un consulente finanziario — abilitato con delibera Consob n. 882 del 1994 alla sola offerta fuori sede di prodotti finanziari, ma non iscritto all’albo dei soggetti abilitati alla raccolta del risparmio — carpiva fraudolentemente i risparmi di numerosi clienti, che facevano affidamento sulla sua qualifica di consulente di una banca, trattenendo le somme senza effettuare gli investimenti promessi e corrispondendo periodicamente falsi “interessi”. Il denaro provento delle truffe transitava dapprima su conti esteri a lui intestati e veniva poi immesso su piattaforme di investimento online. La Corte d’appello di Catanzaro (giudizio abbreviato) confermava la condanna per molteplici truffe (capo a), abusivismo finanziario ex art. 166 TUF (capo b) e autoriciclaggio (capo c). Il difensore ricorreva per cassazione con sei motivi.
La motivazione
Truffa a consumazione prolungata (capo a). La truffa è di regola reato istantaneo e di danno; nella forma contrattuale si consuma con l’effettivo conseguimento del bene e la definitiva perdita da parte del raggirato (Sez. U, n. 18 del 2000, Franzo). È però “a consumazione prolungata” quando la deminutio patrimonii si realizza in modo frazionato e progressivo (Sez. 2, nn. 2576/2022 e 53667/2016; per l’intermediario non autorizzato con piani di accumulo, Sez. 2, n. 189/2020). Il Collegio estende lo schema: la truffa è a consumazione prolungata anche quando l’attività decettiva prosegue per ostacolare lo svelamento e ottenere ulteriori profitti. Nel caso, la corresponsione di interessi inesistenti aveva una funzione pienamente decettiva — induceva la falsa percezione della redditività e consentiva di attrarre nuovi investitori — sicché il dies a quo della prescrizione coincide con la cessazione di tale corresponsione. Ne deriva che nessuna truffa era prescritta prima della sentenza d’appello; e l’inammissibilità del motivo preclude comunque la dichiarazione della prescrizione maturata dopo (Sez. U, Cresci; Sez. U, D.L.).
Abusivismo finanziario (capo b). Integra il reato ex art. 166 TUF la condotta del promotore che, anziché limitarsi ai compiti propri, stipuli con il cliente un contratto di gestione degli investimenti e percepisca le somme. È reato di pericolo presunto a tutela del corretto funzionamento del mercato: sono irrilevanti la gestione fedele o infedele e l’effettivo investimento del denaro, poiché le modalità di impiego delle somme costituiscono un post factum estraneo alla struttura del reato (Sez. 5, nn. 23654/2025 e 37528/2020). Per il perfezionamento basta la “collazione” dei risparmi da parte di chi non è abilitato; il reato concorre con la truffa, stante la differenza tra reato di pericolo e reato di danno.
Autoriciclaggio (capo c). Il mero versamento del provento su conti intestati allo stesso autore non integra di per sé il reato (Sez. 2, n. 33074/2016, Babuleac); decisiva è però l’immissione del denaro su piattaforme di investimento online, che impediva la ricostruzione delle movimentazioni, realizzando la finalità dissimulatoria richiesta dall’art. 648-ter.1 c.p. Quanto al profitto, superato l’orientamento che lo limitava al quid pluris dell’attività di reimpiego, esso va individuato nell’intero valore dei beni oggetto delle condotte dissimulatorie (Sez. 2, nn. 10218/2024 e 13793/2025): la generazione di un profitto ulteriore è elemento soltanto eventuale.
Qualificazione dell’autoriciclaggio e prescrizione (motivo quarto, fondato). Esclusa l’aggravante ex art. 61, n. 5, c.p., le truffe presupposto sono “semplici” e comportano l’attenuante ad effetto speciale prevista, all’epoca dei fatti, dal comma 2 dell’art. 648-ter.1 c.p. (oggi comma 3, lieve entità). Ne conseguono il decorso della prescrizione del capo c) — spirata dopo la sentenza d’appello — e la perdita, per l’autoriciclaggio, della qualifica di reato più grave, che va invece riconosciuta al capo b): di qui l’annullamento con rinvio ai soli fini della rideterminazione della pena. Assorbito il motivo sulle attenuanti generiche; manifestamente infondato quello sulle statuizioni civili (condanna generica, con rinvio al giudice civile).
Esito: previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648-ter.1, comma 3, c.p., la Corte annulla senza rinvio la sentenza in relazione al capo c) perché estinto per prescrizione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’affermazione di responsabilità per i capi a) e b); rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro ai soli fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Implicazioni pratiche
Nei procedimenti per truffe finanziarie seriali la corresponsione di finti interessi non è un mero post factum: sposta in avanti il momento consumativo e, con esso, il dies a quo della prescrizione, indebolendo la difesa costruita sulla “truffa contrattuale istantanea”. Sull’abusivismo ex art. 166 TUF è inutile contestare l’assenza di investimenti effettivi: trattandosi di reato di pericolo, basta la raccolta abusiva del risparmio da parte di chi non è abilitato. Sull’autoriciclaggio, la reimmissione su piattaforme online integra la dissimulazione e il profitto si commisura all’intero importo dissimulato. Il varco difensivo più solido resta la corretta qualificazione dell’attenuante di lieve entità, che può far maturare la prescrizione del reato derivato e ridefinire la gerarchia di gravità ai fini sanzionatori.
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