Art. 60-bis.3.

Art. 60-bis.3.

(Risolvibilita')

1. La Banca d'Italia valuta se una Sim non facente parte di un gruppo e' risolvibile secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dalle disposizioni da esso richiamate.

2. La Banca d'Italia valuta se un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 e' risolvibile, quando ne e' l'autorita' di risoluzione di gruppo, nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dalle disposizioni da esso richiamate.

3. Se, a seguito della valutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di una Sim o di un gruppo, la Banca d'Italia procede secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, adottando, ove opportuno, le misure ivi disciplinate, sentita la Consob per i profili di competenza. 3.bis. Alle Sim si applica la disciplina del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in prevista dal Capo II bis del Titolo II del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. ((3-ter. Ai fini del comma 3-bis, con riguardo alle Sim aventi sede legale in Italia diverse dalle Sim di classe 1 e di classe 1-minus: a) i riferimenti ai requisiti disciplinati dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati a quelli disciplinati dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033; b) i riferimenti all'esposizione al rischio calcolata ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati ai requisiti previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5; c) i riferimenti al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro stabilito in base alla normativa di recepimento dell'articolo 104-bis della direttiva 2013/36/UE si intendono effettuati a quelli disciplinati dalla normativa di recepimento dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.))

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