Art. 35-quinquies.

Art. 35-quinquies.

(Capitale e azioni della Sicaf ((in gestione interna autorizzata)) ). ((133))

1. Alla Sicaf ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile. ((133))

2. Le azioni della Sicaf ((in gestione interna)) possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute. ((133))

3. Lo statuto della Sicaf ((in gestione interna)) indica le modalita' di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi. ((133))

4. Lo statuto della Sicaf ((in gestione interna)) puo' prevedere: ((133))

a) limiti all'emissione di azioni nominative;

b) particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni nominative;

c) ((l'esistenza di comparti di investimento per ognuno dei quali sono emesse una o piu' categorie di azioni o di strumenti finanziari partecipativi; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale;)) ((133))

d) la possibilita' di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo;

e) nel caso di Sicaf ((in gestione interna)) riservata e fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 4, la possibilita' di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in piu' soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento ((a richiesta della societa' stessa)) in base alle esigenze di investimento. ((133))

5. Alle Sicaf ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, ((…)) e 2353 del codice civile. Alle Sicaf ((in gestione interna)) non riservate a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 non si applica, altresi', l'articolo 2356 del codice civile. ((133))

5-bis. ((Alle Sicaf in gestione interna che abbiano costituito uno o piu' comparti non si applica l'articolo 2438 del codice civile limitatamente alle categorie di azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi in ciascun comparto. L'articolo si applica alle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi nel patrimonio generale.)) ((133))

6. Le Sicaf ((in gestione interna)) non possono emettere obbligazioni. ((133))

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AGGIORNAMENTO (133)

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha disposto (11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

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