Art. 39-sexies.

Art. 39-sexies.

(( (Durata). ))

1. ((Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav, della Sicaf o della societa' di partenariato fissa il termine di durata dell'Oicr in coerenza con la natura degli investimenti e le categorie di investitori ammessi. Nel caso di un fondo il termine non puo' in ogni caso essere superiore al termine di durata del gestore.))

2. ((Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata degli Oicr chiusi non puo' essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all'articolo 39-novies, comma 2.))

3. ((Il comma 2 non si applica agli ELTIF)). ((133))

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AGGIORNAMENTO (133)

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

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