Art. 39-ter.

Art. 39-ter.

(( (Oggetto dell'investimento degli OICVM italiani). ))

1. ((Il patrimonio degli OICVM italiani e' investito nei beni previsti dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto, in attuazione delle disposizioni dell'UE in materia di OICVM.))

2. ((Gli OICVM italiani possono essere istituiti solamente nella forma di fondo comune di investimento aperto o di Sicav)). ((133))

—————-

AGGIORNAMENTO (133)

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

Torna all indice del TUF - Testo unico della finanza