Usucapione e rivendica: onere probatorio e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 4513 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma, e implica un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta in base alle risultanze di causa attiene invece alla valutazione del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è ravvisabile solo ove il giudice decida in contraddizione con la norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; è invece inammissibile la doglianza che censuri la maggiore forza di convincimento attribuita ad alcune prove rispetto ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.. Nell’azione di rivendica, l’onere probatorio di chi agisce non è attenuato dalla domanda o eccezione di usucapione della controparte, salvo che il preteso acquisto per usucapione abbia dies a quo successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante. In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dalla domanda di usucapione di un terreno proposta dall’attrice nei confronti dei due convenuti. L’attrice asseriva di disporre del fondo uti dominus dal 1978, coltivandolo e utilizzandolo per il pascolo. I convenuti chiesero a loro volta accertarsi la proprietà del terreno, l’occupazione sine titulo e la condanna al rilascio.

Il Tribunale rigettò la domanda di usucapione senza pronunciarsi sulla riconvenzionale. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15.01.2021, confermò il rigetto della domanda principale e, qualificata la riconvenzionale come rivendica, accolse questa, condannando l’attrice alla restituzione del fondo. Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione su otto motivi; il controricorrente ha resistito, l’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

I primi sei motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge postula un problema interpretativo della norma, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta attiene alla valutazione del giudice di merito. Nel caso concreto la ricorrente, denunciando solo formalmente la violazione di legge, censura in sostanza la valutazione delle risultanze istruttorie, confondendo il giudizio di legittimità con un inutile terzo grado di merito.

Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., la doglianza è infondata: la violazione è ravvisabile solo se il giudice decide in contraddizione con la norma, ponendo a fondamento prove non introdotte dalle parti. È invece inammissibile la censura che contesti il maggior convincimento attribuito ad alcune prove rispetto ad altre, rientrando tale apprezzamento nell’art. 116 cod. proc. civ..

Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è a sua volta inammissibile in presenza di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis perché il giudizio d’appello è stato introdotto dopo l’11.09.2012. Anche l’insufficiente e contraddittoria motivazione non è censurabile dopo la riformulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., restando denunciabili solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa.

La Corte d’appello ha confermato il rigetto dell’usucapione con motivazione che si sottrae al vizio di apparenza, valorizzando la stessa prospettazione attorea e la giurisprudenza che non ravvisa il possesso ad usucapionem nella pulitura dalle erbacce, nella conduzione degli animali al pascolo e nella recinzione, risultando che i proprietari continuavano ad accedere al fondo. Infondato è anche il settimo motivo: la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi sulla prova nella rivendica, perché l’onere del rivendicante non è attenuato dalla domanda di usucapione della controparte, salvo che questa abbia dies a quo successivo al titolo del rivendicante, ipotesi verificatasi nel caso concreto.

Infine, è infondato l’ottavo motivo sulla compensazione delle spese, poiché la Corte di merito ha correttamente applicato il principio della soccombenza, rigettando l’appello principale e accogliendo solo parzialmente quello incidentale. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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