Presunzioni e istanze istruttorie: sindacato di legittimità limitato (Cass. civ. Sez. I n. 8677 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di presunzioni ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., spetta al giudice di merito non solo vagliare l’opportunità del ricorso al ragionamento presuntivo, ma individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge: si tratta di apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. La censura per vizio di motivazione non può limitarsi a prospettare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio. Il diniego implicito della consulenza tecnica d’ufficio, dell’esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. e della prova per testimoni non integra vizio di motivazione quando la ratio decidendi esprime la valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato.

Il Fatto

Una società subappaltante aveva affidato a una subappaltatrice la realizzazione di unità di un impianto di raffineria. A fronte dell’abbandono del cantiere, la committente aveva escusso le fideiussioni bancarie e completato le opere con mezzi propri, chiedendo l’ammissione al passivo del fallimento della subappaltatrice per il rimborso dei bonus versati, degli importi pagati in eccesso e del risarcimento dei danni.

Il giudice delegato aveva negato l’ammissione. L’opposizione era stata respinta dal Tribunale di Siracusa, che aveva ravvisato un residuo credito della fallita, superiore al credito dell’opponente, idoneo a operare in compensazione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il curatore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per non aver il tribunale valorizzato in chiave presuntiva il mancato dissenso della fallita all’escussione delle fideiussioni, l’assenza di pretese creditorie fino all’opposizione e il difetto di contestazione delle comunicazioni di inadempimento. Il motivo è inammissibile.

Il collegio richiama l’insegnamento secondo cui, in materia di presunzioni, la scelta del ragionamento presuntivo e la selezione dei fatti posti a suo fondamento costituiscono apprezzamento di fatto, incensurabile se adeguatamente motivato. La censura non può prospettare un convincimento alternativo, ma deve evidenziare l’assoluta illogicità del percorso decisorio. La Corte osserva inoltre che il giudice di merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi su cui fonda il convincimento, con implicita disattenzione di quelli incompatibili.

Quanto alla mancata eccezione di compensazione nel corso della verifica del passivo, la Corte esclude l’operatività della preclusione ex art. 345 cod. proc. civ.: nel giudizio di opposizione, di natura impugnatoria ma a cognizione piena, il curatore può formulare eccezioni non sottoposte al giudice delegato, senza che ciò comprima il diritto di difesa. Il mancato esercizio del potere di desumere argomenti di prova dal contegno processuale, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., non è poi censurabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, è parimenti inammissibile. La c.t.u. è mezzo sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il cui diniego può essere motivato anche implicitamente. Il provvedimento ex art. 210 cod. proc. civ. è espressione di facoltà discrezionale non sindacabile. Quanto alla prova testimoniale, l’omesso esame è censurabile solo se il mezzo investe un fatto decisivo, idoneo a invalidare con certezza le altre risultanze: evenienza esclusa, avendo il tribunale già tenuto conto dell’importo dei bonus.

Il terzo motivo, sulla condanna alle spese, resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente alle spese di legittimità e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *