Usucapione, tolleranza e rapporti societari: il possesso si accerta nel merito (Cass. civ. Sez. II n. 25837 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La relazione di fatto con il bene intrattenuta da una società i cui soci siano anche comproprietari del cespite è qualificabile come mera detenzione per tolleranza, inidonea, ai sensi dell’art. 1144 c.c., a fondare l’usucapione. La durata non transitoria e la non modesta entità dell’attività svolta sul bene, normalmente indice presuntivo idoneo a escludere la tolleranza, perdono tale efficacia quando tra le parti sussistano vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società: l’apprezzamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione. È inammissibile il motivo che, deducendo la violazione dell’art. 115 c.p.c. o il travisamento della prova, si risolva in una richiesta di revisione del convincimento del giudice di merito.
Il Fatto
Due germani evocavano in giudizio le sorelle chiedendo lo scioglimento della comunione e la divisione di un immobile. Le convenute resistevano eccependo che il cespite era stato usucapito da una società, i cui soci erano in parte gli stessi comproprietari. Integrato il contraddittorio, la società invocava in via riconvenzionale l’usucapione, sostenendo che il compendio era inglobato da tempo immemorabile nell’area recintata in cui si svolgeva l’attività sociale.
Il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale, escludendo la prova del possesso uti dominus ultraventennale: il bene era stato acquistato da uno dei soci, che ne aveva consentito l’uso all’ente collettivo per ragioni di tolleranza. La Corte d’Appello confermava. La società ricorreva in cassazione con quattro motivi; le sorelle resistevano con ricorso incidentale affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il collegio esclude ogni incompatibilità del presidente o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione anticipata a far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.: la proposta non ha funzione decisoria e la decisione in camera di consiglio non costituisce fase autonoma di riesame.
Esaminato con priorità logica il ricorso incidentale, la Corte ritiene infondata la censura di mancata sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. Non sussiste il paventato rischio di contrasto tra giudicati, perché la sentenza definitiva di prime cure non può contenere statuizioni confliggenti con la decisione non definitiva impugnata; l’unica sospensione possibile è quella concordata ex art. 297 c.p.c., nella specie non configurabile.
Nel merito, i motivi del ricorso principale e incidentale — travisamento della prova, violazione dell’art. 115 c.p.c., esclusione del possesso uti dominus, valore confessorio delle dichiarazioni delle controricorrenti ex art. 2733 c.c., mancata ammissione di mezzi istruttori — sono dichiarati inammissibili. La Corte territoriale ha qualificato la relazione con la cosa come detenzione e non possesso utile ad usucapionem, valorizzando la circostanza che proprietari e soci coincidevano, con conseguente configurazione della tolleranza. Il principio è coerente con l’insegnamento di Cass. Sez. II n. 9661 del 2006 e Cass. Sez. II n. 17880 del 2019. I ricorrenti contrappongono una lettura alternativa del fatto, estranea al giudizio di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 24148 del 2013).
Nessuna violazione dell’art. 115 c.p.c. è ravvisabile, poiché la doglianza censura solo il diverso peso attribuito alle prove, attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020). Quanto all’art. 2733 c.c., la Corte di merito ha correttamente escluso la valenza confessoria delle dichiarazioni rese in giudizio litisconsortile, perché rivolte in danno di una parte e a vantaggio di un’altra (Cass. Sez. II n. 13880 del 2024). Sussiste, inoltre, la doppia conforme, che rende inammissibile il vizio di omesso esame di fatti decisivi. Infine, infondate sono le censure sull’acquisizione della documentazione ipocatastale, da raccogliere nel giudizio di divisione ancora pendente, e sull’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, tributo giudiziario dovuto ope legis senza discrezionalità.
Il ricorso principale è dichiarato inammissibile e quello incidentale respinto; le spese tra le parti sono compensate, mentre la parte soccombente è condannata in solido alle spese in favore dei controricorrenti e, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., a una somma ulteriore e al versamento in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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