Conversione amministrazione straordinaria in fallimento e interruzione automatica dei processi (Cass. civ. Sez. I n. 31968 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ex art. 69 e seguenti d.lgs. n. 270/1999, trova applicazione la disciplina dell’interruzione automatica dei processi in corso prevista dall’art. 43, comma 3, l. fall., ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di accertamento dello stato passivo, la cui prosecuzione è regolata dagli artt. 31, comma 2, e 71, comma 2, d.lgs. n. 270/1999. La mancata previsione, in sede di conversione, di una norma speciale di prosecuzione dei giudizi non consente di estendere analogicamente la disciplina derogatoria dell’art. 34 d.lgs. n. 270/1999, di stretta interpretazione. Il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto, ex art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte, e non dalla data del provvedimento di apertura del fallimento.

Il Fatto

L’amministrazione straordinaria di una società propose domanda ex art. 44 l. fall. per ottenere la declaratoria di inefficacia del pagamento eseguito, dopo l’apertura della procedura, da una società debitrice in favore di una factor, con condanna solidale al versamento della somma. Nelle more del giudizio di primo grado fu dichiarato il fallimento della società attrice; il tribunale dichiarò l’estinzione del processo per tardiva riassunzione.

La corte d’appello respinse il gravame del fallimento, ritenendo applicabile l’interruzione automatica anche alla conversione della procedura e ravvisando la conoscenza legale dell’evento interruttivo in capo al curatore. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contrastato dai controricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della sorte dei processi pendenti quando il tribunale dispone la conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 270/1999. Il ricorrente sosteneva che, in assenza di un richiamo all’art. 43 l. fall. e in presenza della disciplina derogatoria dell’art. 34, non vi fosse spazio per l’interruzione automatica.

La Corte ricostruisce il sistema delle norme sulla grande impresa in crisi. L’art. 19, comma 3, richiama espressamente gli artt. 42, 43, 44, 46 e 47 l. fall., sicché la dichiarazione di insolvenza con affidamento al commissario giudiziale determina l’effetto interruttivo. La disciplina dell’art. 34 costituisce invece una deroga espressa, di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, che opera solo nel passaggio dalla fase di osservazione al fallimento.

Nel caso della conversione ex art. 69, il legislatore non ha previsto alcuna norma speciale di prosecuzione dei giudizi. Non esiste pertanto alcuna lacuna da colmare in via analogica, poiché la fattispecie trova copertura nella disposizione generale dell’art. 43, comma 3, l. fall. La conversione segna una discontinuità funzionale tra le due procedure: all’obiettivo conservativo dell’amministrazione straordinaria subentra la logica liquidatoria del fallimento.

Tale diversità impone di consentire al curatore di valutare, attraverso l’interruzione automatica, se le iniziative giudiziarie promosse dal commissario straordinario siano coerenti con l’interesse dei creditori. Restano sottratte all’interruzione le sole operazioni di accertamento dello stato passivo, regolate dagli artt. 31 e 71.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 12154/2021: il termine per la riassunzione decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione è portata a conoscenza di ciascuna parte. La corte d’appello ha invece individuato il dies a quo nella data del provvedimento di apertura del fallimento, incorrendo nel vizio denunciato. Il ricorso è quindi accolto sul secondo motivo, con cassazione con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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