Usura e interessi moratori nel leasing: no alla somma col tasso corrispettivo (Cass. civ. Sez. III n. 2574 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di leasing il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai essere applicati congiuntamente in relazione al medesimo periodo temporale, poiché i primi operano durante la fisiologica esecuzione del rapporto e i secondi in caso di inadempimento. Ne deriva l’impossibilità logica di sommare entrambi i tassi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia per usura. La clausola di salvaguardia, che ricondurrebbe automaticamente e ab origine il tasso moratorio entro il tasso base, non è contraria a norme imperative né elusiva della legge n. 108/1996, ma anzi assicura l’effettiva applicazione del divieto di pattuire interessi usurari. Il giudice di legittimità non può riesaminare il merito e le risultanze istruttorie, salvo il controllo di correttezza giuridica e coerenza logico-formale.
Il Fatto
Una società di prefabbricati propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano aveva confermato il rigetto della domanda di illiceità di due contratti di leasing di autoveicoli, per asserita usurarietà del tasso di mora, riformandola solo in parte quanto all’illegittimità della segnalazione alla centrale rischi. La ricorrente lamenta, tra l’altro, la nullità della domanda per carenze allegatorie, l’erronea esclusione dell’usura contrattuale, l’invalidità della clausola di salvaguardia, l’omessa liquidazione dei danni e il mancato accoglimento della richiesta di CTU. La banca resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente censura l’art. 164, comma 4, cod. proc. civ. applicato dalla corte territoriale. Il giudice di appello aveva ritenuto nulla la domanda per carenza di allegazioni sul profilo del superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora. La Corte rileva che dal riscontro di tali carenze il giudice ha tratto la conseguenza della nullità senza applicare correttamente il disposto dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 164 cod. proc. civ., che impone di fissare all’attore un termine perentorio per integrare la domanda. Tuttavia, poiché la sentenza impugnata si regge su altre ragioni autonome e sufficienti, la relativa motivazione può ritenersi solo sovrabbondante: la mancata censura di una delle rationes decidendi rende inammissibili le doglianze sulle altre.
Il secondo motivo è infondato. La Corte richiama il principio per cui, per la stessa struttura del leasing, il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai trovarsi applicati congiuntamente nel medesimo arco temporale: i corrispettivi remunerano il godimento del capitale, i moratori assolvono funzione risarcitoria in ipotesi patologiche. È dunque da escludersi, già sul piano logico, la somma dei due tassi per la verifica del superamento della soglia. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 19597 del 2020, che hanno posto i principi di diritto in materia: l’antiusura si applica agli interessi moratori; ove i decreti ministeriali non rechino la maggiorazione media dei moratori resta il confronto col T.e.g.m.; si applica l’art. 1815, comma 2, cod. civ., con la debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti. Le ulteriori doglianze sollecitano un sindacato sul fatto, precluso in sede di legittimità.
Il terzo motivo è infondato. La Corte conferma la validità della clausola di salvaguardia, che garantisce che la fluttuazione del saggio non oltrepassi mai il limite della legge n. 108/1996. Pur operando in favore della banca, essa non presenta profili di contrarietà a norme imperative, ma assicura l’applicazione del precetto d’ordine pubblico che vieta di pattuire interessi usurari. Non ha carattere elusivo, poiché il principio d’ordine pubblico è costituito dal divieto, non dalla sanzione che ne consegue.
Il quarto motivo è infondato: la corte territoriale ha espressamente motivato sui pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, richiamando l’onere di provare l’an e il quantum del danno. Il quinto motivo è infondato: il rigetto implicito della CTU si desume dal contesto motivazionale, fondato su una ratio decidendi da sola sufficiente e non specificatamente censurata.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in complessivi euro 7.200,00, oltre accessori, dandosi atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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