Rinuncia al ricorso non notificata e sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. II n. 427 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo se non è notificata alla controparte costituita. Essa tuttavia rivela il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio e determina, per questa via, l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte che ha dapprima introdotto il giudizio e poi ne ha determinato, con la rinuncia, l’inammissibilità, in applicazione del principio di causalità. Non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato quando la causa di inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Il Fatto
Due professionisti e una società di architettura convennero in giudizio una società committente davanti al Tribunale di Verona, chiedendo il pagamento dei compensi per l’incarico di progettazione e direzione lavori di un complesso turistico-residenziale, oltre al corrispettivo per un plastico. La convenuta eccepì l’incompetenza territoriale e propose domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
Il Tribunale accolse in parte la domanda attorea e respinse la riconvenzionale. In appello la Corte d’appello di Venezia dichiarò l’incompetenza territoriale del giudice adìto; la Cassazione, su regolamento di competenza, cassò quella decisione e rimise le parti davanti al giudice di appello. Definito il merito, la società propose ricorso per cassazione con sette motivi; i professionisti resistettero con controricorso. N Nelle more la ricorrente fu dichiarata fallita e il suo difensore dichiarò di rinunciare al ricorso, senza notificare la rinuncia alle controparti.
La Motivazione della Corte
La questione decisa riguarda gli effetti della rinuncia al ricorso per cassazione non notificata alle controparti costituite. La Corte richiama un orientamento consolidato: la rinuncia è atto unilaterale recettizio e, in quanto tale, non può produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo se non giunge alla controparte.
Tuttavia la rinuncia non resta priva di conseguenze. Essa manifesta il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a coltivare il giudizio di legittimità. Su questo piano la Corte richiama i precedenti Sez. I n. 13923 del 2019 e, in termini, Sez. II n. 1807 del 2023, che già avevano ricondotto l’ipotesi all’inammissibilità del ricorso.
Il collegio dichiara quindi l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse e si sofferma sul regime delle spese. In base al principio di causalità, esse gravano sulla parte che ha introdotto il giudizio di cassazione e ne ha poi determinato l’inammissibilità con la rinuncia. La Corte motiva la scelta rilevando che la rinuncia è stata determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse, collegata alla chiusura del fallimento della ricorrente e alla tardiva proposizione del ricorso.
Quanto al doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ne esclude l’applicabilità. Il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso, donde l’assenza dei presupposti impositivi, secondo il richiamo a Cass. n. 31732 del 2018. La liquidazione delle spese è determinata in dispositivo.
Nota della Redazione
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