Usura moratoria nel leasing: prova e gratuità del contratto (Cass. civ. Sez. III n. 2575 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di leasing immobiliare, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma il debitore che ne deduca l’usurarietà deve provare il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato e la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato. Non è corretto sommare interessi corrispettivi e moratori, perché i due tassi sono alternativi. L’accertamento dell’usurarietà dei soli interessi di mora non determina la gratuità dell’intero contratto di leasing né impone la restituzione dei canoni corrispettivi, restando dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti ai sensi dell’art. 1224, comma 1, cod. civ.
Il Fatto
Una società aveva stipulato con una banca un leasing immobiliare. Assumendo che gli interessi pattuiti superassero la soglia di usura, aveva chiesto la declaratoria di invalidità del contratto, la sua gratuità e la restituzione delle somme versate. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, escludendo sia la prova dell’applicazione di interessi usurari sia la gratuità del contratto.
La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, dolendosi dell’omesso accertamento del superamento della soglia da parte del tasso di mora, della mancata applicazione dell’art. 1815, comma 2, cod. civ. e dell’asserito anatocismo nel piano di ammortamento. La controricorrente ha resistito.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 19597 del 2020, secondo cui la disciplina antiusura copre anche gli interessi moratori e la loro eventuale usurarietà va valutata sulla base del tasso effettivamente applicato dopo l’inadempimento. Le Sezioni Unite hanno però anche precisato che, quando gli interessi moratori sono usurari, si applica l’art. 1815, comma 2, cod. civ. nei soli limiti della non debenza degli stessi, restando dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
Quanto all’onere probatorio, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., spetta al debitore dedurre la clausola, il tasso moratorio concretamente applicato e la misura del T.e.g.m. del periodo. La Corte ribadisce inoltre che non è corretto sommare interessi corrispettivi e moratori, perché sono tra loro alternativi.
Nel caso concreto la Corte d’Appello ha fatto buon governo di tali principi: ha ritenuto decisiva la prova dell’effettivo inadempimento e dell’applicazione del tasso moratorio, ed ha escluso che il superamento della soglia comporti la gratuità dell’intero contratto di leasing. Il giudice di merito non ha determinato alcun tasso soglia, ma ha rilevato che la parte non aveva allegato né provato di aver corrisposto interessi di mora, anzi lo aveva escluso. Sul punto si era formato un giudicato interno, non essendo stato censurato l’accertamento.
Il primo motivo è quindi respinto nel merito, mentre la censura sulla violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. è dichiarata inammissibile per genericità. Il secondo motivo, relativo all’art. 1815, comma 2, cod. civ., è infondato per le stesse ragioni. Il terzo motivo è inammissibile perché si limita a riproporre argomentazioni già svolte nei gradi precedenti, senza individuare vizi di legittimità della sentenza impugnata. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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