Usura e onere di allegazione del debitore sugli interessi moratori (Cass. civ. Sez. I n. 5709 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l’onere della prova a carico del debitore che ne eccepisca l’usurarietà impone la puntuale allegazione del tipo contrattuale, della clausola negoziale relativa agli interessi, dei tassi applicati in concreto, dell’eventuale qualità di consumatore, della misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e degli ulteriori elementi del decreto ministeriale di riferimento. L’allegazione dei fatti costitutivi dell’eccezione è attività distinta dalla richiesta dei mezzi di prova e dalla produzione documentale: la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali attuativi non esime la parte dall’onere di specificare i parametri e i periodi della dedotta usurarietà. In tema di spese, il creditore opposto che veda riconosciuto il proprio credito, sia pure in misura ridotta rispetto al monitorio, non può qualificarsi soccombente ai fini del governo delle spese.

Il Fatto

Un fideiussore veniva condannato in appello al pagamento, in favore di una società cessionaria del credito, della somma di euro 103.694,44 in adempimento di un contratto di mutuo concluso da una società terza, oltre agli interessi corrispettivi e di mora. Il giudizio traeva origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal fideiussore: in primo grado l’opposizione era stata accolta con revoca del decreto, per la ritenuta insufficienza probatoria del credito. La Corte di appello di Catanzaro, in riforma, accoglieva il gravame sulla base di una diversa valutazione degli elementi probatori, respingendo l’eccezione di prescrizione e l’allegata usurarietà del tasso pattuito.

Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, lamentando la violazione delle norme su usura, anatocismo e spese processuali. La controricorrente resisteva con controricorso e depositava memoria.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono esaminati congiuntamente. Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ., sostenendo che i decreti del Ministro dell’Economia di fissazione delle soglie avessero natura normativa e dovessero ritenersi conosciuti dal giudice. La Corte rileva che il giudice di appello ha disatteso l’eccezione di usurarietà su un duplice, autonomo fondamento: il difetto di puntuale allegazione dell’eccezione e il mancato assolvimento dell’onere di provare l’assunto.

Sotto il primo profilo, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 19597 del 2020: nelle controversie sugli interessi moratori, il debitore che ne deduca l’usurarietà è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, i tassi applicati, la qualità di consumatore e la misura del T.e.g.m. del periodo. La puntuale allegazione dei fatti costitutivi è attività distinta dalla richiesta dei mezzi di prova. Ne consegue che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio.

Il primo motivo risulta così inammissibile, poiché la resistenza dell’autonoma ratio decidendi fondata sull’inadempimento dell’onere allegatorio – fatta valere col secondo motivo, respinto come infondato – osta all’esame della distinta questione relativa alla mancata prova del contenuto dei decreti ministeriali, stante la definitività dell’autonoma motivazione non utilmente impugnata.

Il terzo motivo, con cui si deduce il superamento del tasso soglia per effetto dell’anatocismo conseguente alla pattuizione degli interessi moratori sulle rate comprensive degli interessi corrispettivi, è dichiarato inammissibile: la questione non risulta trattata nella sentenza di appello e il ricorrente non ha allegato la sua avvenuta deduzione nel merito, non potendo introdursi per la prima volta in sede di legittimità questioni estranee al thema decidendum.

Il quarto motivo, in tema di spese, è parimenti inammissibile. Il sindacato della Cassazione è limitato a verificare la violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la soccombenza va rapportata all’esito finale della lite: il creditore opposto che veda riconosciuto, sia pure in parte, il proprio credito non è soccombente ai fini delle spese. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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