Inammissibile la censura sulla C.T.U. priva di specificità ex art. 366 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 17445 del 02.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che, dietro l’apparente richiamo all’art. 115 c.p.c., si manifesti come una mera e inammissibile confutazione del giudizio di merito sulle valutazioni espresse dalla consulenza tecnica d’ufficio, senza una riproduzione sommaria e adeguata dei passaggi criticati. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di spese da porre a carico delle parti, ex art. 92, secondo comma, c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La banca otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del ricorrente per il saldo debitore di un contratto di conto corrente con apertura di credito. L’opponente contestava l’applicazione di interessi usurari, la capitalizzazione trimestrale e le commissioni di massimo scoperto, chiedendo la revoca del decreto e la restituzione delle somme.

Il Tribunale rigettava l’opposizione. In sede di appello, la Corte territoriale, discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, accoglieva parzialmente il gravame, revocando il decreto ingiuntivo e rideterminando il debito in misura inferiore. Avverso tale sentenza il debitore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli complessivamente inammissibili.

Quanto al primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 115 c.p.c., la Corte ha rilevato la radicale improprietà del richiamo normativo. Sotto tale apparente violazione si celava, in realtà, una mera e inammissibile confutazione del giudizio di merito sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, attività valutativa riservata ai giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Il motivo è stato altresì ritenuto carente sotto il profilo della specificità richiesta dall’art. 366 c.p.c., per la riproduzione del tutto inadeguata delle valutazioni del consulente di cui si lamentava la manchevole lettura.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha riscontrato un erroneo inquadramento della ratio decidendi. La sentenza impugnata si era limitata a rideterminare la somma dovuta dal ricorrente, quale garante, dopo aver espunto l’importo derivante dall’applicazione di una clausola nulla. Le censure, pertanto, criticavano un percorso motivazionale fallacemente ricostruito, non vulnerando l’effettiva ragione della decisione.

Infine, per il terzo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui la valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione delle spese processuali, ex art. 92, secondo comma, c.p.c., è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e resta sottratta al sindacato di legittimità. Le ulteriori censure contenute nel motivo sono state dichiarate inammissibili per aspecificità.

La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con conseguente applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, relativo al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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