Usura: nel TEG rientra il premio assicurativo collegato al credito (Cass. civ. Sez. I n. 20699 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di finanziamento, devono essere conteggiati anche i costi di assicurazione sostenuti dal debitore per ottenere il credito, in conformità a quanto previsto dall’art. 644, comma 4, cod. pen. È sufficiente che tali spese risultino collegate alla concessione del credito, potendo il collegamento essere dimostrato con qualunque mezzo di prova ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del finanziamento. La portata sistematica dell’art. 644, comma 5, cod. pen. impone di tenere conto, per la determinazione del tasso, delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito. Le difformi istruzioni della Banca d’Italia, fonti secondarie, non vincolano l’interpretazione del giudice; la mancata inclusione di un costo nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non è ragione per escluderlo dalla soglia usuraria e impone semmai la disapplicazione dei decreti stessi.

Il Fatto

La vicenda origina da un finanziamento concesso a fronte della cessione del quinto dello stipendio, assistito da una polizza assicurativa. Il giudice di primo grado aveva ravvisato l’usurarietà degli interessi applicati, ricomprendendo nel calcolo del costo del finanziamento anche il premio assicurativo connesso.

Il Tribunale di Belluno, in sede di appello, aveva accolto l’impugnazione della banca. Ha ritenuto che il principio di simmetria, unito alle istruzioni della Banca d’Italia applicabili ratione temporis, ostasse alla ricomprensione del premio assicurativo tra i costi rilevanti per determinare la soglia oltre la quale il finanziamento diviene usurario. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi, tutti diretti a contestare sotto diversi profili il medesimo assunto decisorio, e li ritiene fondati. Il principio richiamato è consolidato: a partire dalla sentenza n. 8806/2007, cui si è uniformata la giurisprudenza successiva fino alla più recente Cass. n. 2600/2024, nella valutazione della natura usuraria del finanziamento rilevano anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito.

La Corte valorizza la portata sistematica dell’art. 644, comma 5, cod. pen.: per la determinazione del tasso si tiene conto delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito. Il solo fatto che il costo risulti collegato all’erogazione impone di considerarlo nel calcolo. Il collegamento è dimostrabile con qualunque mezzo di prova ed è presunto in caso di contestualità tra spesa assicurativa ed erogazione del finanziamento.

Non si oppongono le difformi istruzioni della Banca d’Italia, applicabili ratione temporis, che non avevano inserito i costi assicurativi nelle istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006. Trattandosi di fonti normative secondarie, da esse non discende alcun vincolo all’attività interpretativa del giudice.

È assorbente il richiamo alle Sezioni Unite n. 16303/2018 in tema di commissione di massimo scoperto: la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano un particolare costo rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti alla legge che ne costituisce applicazione. La mancata inclusione non è quindi ragione per escludere tali voci dalla determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli.

Il rilievo trova ulteriore conferma in Sezioni Unite n. 19597/2020, resa in tema di interessi moratori: in ragione dell’esigenza primaria di tutela del finanziato, il TEG del singolo rapporto va comparato con il TEGM rilevato nei decreti, operando il margine di tolleranza previsto dalla legge fino alla soglia usuraria. Attesa l’eadem ratio, il ragionamento si riproduce per la mancata rilevazione dei costi assicurativi fino al d.m. maggio 2009, esclusione che non impedisce di tenerne conto ai fini della soglia usuraria. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al giudice a quo.

Nota della Redazione

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