Interpretazione della domanda riconvenzionale e preclusioni istruttorie in appello (Cass. civ. Sez. II n. 11656 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione della domanda costituisce operazione riservata al giudice del merito e si risolve in un accertamento di fatto, censurabile in sede di legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto, oppure quando ridondi in un vizio di nullità processuale o investa la qualificazione giuridica dei fatti allegati. Il giudice deve ricercare l’effettivo contenuto sostanziale della pretesa, senza fermarsi al tenore letterale degli atti e potendo considerare implicita un’istanza connessa al petitum e alla causa petendi. La questione della tardività delle allegazioni e dei documenti prodotti in primo grado non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, ma deve risultare sollevata in appello, essendo la nullità del processo di primo grado soggetta al principio di conversione delle ragioni d’invalidità in motivo d’impugnazione. La violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 cod. proc. civ. è rilevabile d’ufficio per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio l’intestatario catastale di un piccolo locale, chiedendo che ne fosse accertata la proprietà per usucapione ultraventennale, avendolo posseduto per oltre trent’anni come magazzino e ripostiglio. Il convenuto aveva resistito proponendo domanda riconvenzionale di rilascio e risarcimento, contestando la durata del possesso. Era poi intervenuto un terzo, sostenendo di aver acquistato l’immobile di cui il locale costituiva pertinenza e chiedendo il riconoscimento della proprietà.
Il Tribunale aveva accolto la domanda attorea e dichiarato inammissibile l’intervento. La Corte d’Appello, su iniziativa del convenuto, aveva riformato integralmente la decisione, rigettando l’usucapione, riconoscendo la proprietà in capo al convenuto e ordinando il rilascio del bene. Contro questa pronuncia il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la censura relativa alla qualificazione della domanda riconvenzionale, che il ricorrente assumeva essere stata erroneamente interpretata come azione di rivendica, anziché come azione personale di rilascio. Sul punto la Suprema Corte richiama il principio consolidato secondo cui l’interpretazione della domanda è riservata al giudice del merito e non è censurabile in legittimità salvo che ne risulti alterato il senso sostanziale, secondo le ipotesi elaborate da Sez. 3 n. 11103 del 2020 e Sez. 1 n. 3454 del 2024.
Il giudice di merito, prosegue la Corte, deve ricercare il contenuto sostanziale della pretesa senza fermarsi al tenore letterale degli atti, richiamando Sez. 6-1 n. 118 del 2016 e Sez. 2 n. 7322 del 2019. Nel caso concreto la Corte d’Appello aveva correttamente qualificato la domanda come rivendica, avendo il convenuto elencato i titoli di acquisto e indicato il capitolo in termini di proprietà del bene rivendicato.
La Corte esamina poi la questione dell’ammissibilità dell’esplicitazione della domanda in seguito all’intervento del terzo. Richiamando Sez. 3 n. 3238 del 2024, afferma che in caso di intervento principale le parti originarie hanno diritto di difendersi nel merito con l’allegazione di fatti impeditivi, modificativi od estintivi, anche mediante domande riconvenzionali, da svolgersi nel primo atto successivo alla conoscenza dell’intervento.
Quanto alla dedotta tardività delle prove, la Corte rileva che la questione non può essere proposta per la prima volta in legittimità, dovendo essere sollevata in appello, secondo il principio di conversione delle ragioni d’invalidità in motivo d’impugnazione ex art. 161 cod. proc. civ. Il ricorrente non ha indicato in quale atto del giudizio precedente avesse dedotto la questione, richiamando Sez. 2 n. 8206 del 2016 e Sez. 1 n. 25546 del 2006.
La Corte precisa infine che la violazione del regime delle preclusioni è rilevabile d’ufficio solo nel grado in cui si verifica, non in quello successivo, e rigetta il primo motivo. Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili, il secondo per difetto di decisività del fatto asseritamente omesso, il terzo perché volto a sollecitare un nuovo apprezzamento della prova. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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