Utili extracontabili e notifica valida presso la sede sociale (Cass. civ. Sez. V n. 16467 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi di società a ristretta base partecipativa, la notificazione dell’avviso di accertamento presso la sede sociale è valida quando il consegnatario si trovi in quel luogo non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto con la persona giuridica, che può risultare anche da un incarico provvisorio di ricevere le notificazioni. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio non richiede che l’accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo, essendo sufficiente che esso sia stato emesso. Gli utili conseguiti in nero sono imputati al socio per l’intero, non nella misura del 40%, difettando il presupposto della doppia imposizione. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da funzionario di carriera direttiva, anche non dirigente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un socio di una s.r.l. un avviso di accertamento con cui rettificava il reddito ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2006. L’atto si fondava sul maggior reddito d’impresa accertato nei confronti della società, detenuta dall’80% delle quote, in applicazione della presunzione della ripartizione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che accoglieva il ricorso ritenendo non correttamente notificato l’accertamento societario. Su gravame dell’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello e rigettava il ricorso originario. Il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione con cinque motivi, resistito dall’Amministrazione finanziaria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la violazione dell’art. 145 c.p.c. Sosteneva il ricorrente che l’accertamento societario era stato consegnato a un soggetto non legittimato a riceverlo. La Corte osserva che l’obbligo di notificazione presso il domicilio fiscale ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600/1973 non esclude la possibilità di eseguire la notifica presso la sede sociale. È sufficiente che il consegnatario si trovi in quel luogo in virtù di un rapporto non occasionale. Dalla relazione di notifica si presume che l’addetto alla sede fosse incaricato della ricezione degli atti, con onere per l’ente di provare il contrario. Il motivo è infondato.
Il secondo motivo lamentava il difetto di motivazione dell’atto per mancata allegazione dell’atto presupposto. La Corte rileva che l’accertamento societario risultava allegato e richiamato nell’atto notificato al socio. In difetto di trascrizione dell’atto impugnato, il motivo è dichiarato inammissibile sotto il profilo motivazionale.
Il terzo motivo deduceva la violazione dell’art. 2727 c.c. e dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. Per escludere la presunzione di distribuzione degli utili, il socio non può limitarsi ad allegare genericamente l’assenza di un valido accertamento societario. Deve contestare l’effettivo conseguimento dei redditi o dimostrare la mancata distribuzione, stante l’autonomia dei giudizi. Non è necessaria la definitività dell’accertamento societario: è sufficiente che l’Ufficio lo abbia emesso.
Il quarto motivo invocava l’art. 59 d.P.R. n. 917/1986, secondo cui gli utili concorrono al reddito nella misura del 40%. La Corte conferma che gli utili extracontabili sono imputati nella misura intera. Non essendo mai transitati nella contabilità societaria, non v’è alcuna doppia imposizione da mitigare. Il quinto motivo, relativo alla sottoscrizione dell’atto da parte di funzionario non abilitato, è dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità. La Corte rigetta integralmente il ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.