Notifica ex art. 143 cod. proc. civ. presso indirizzo diverso dalla residenza: onere di verifica del giudice di merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 1597 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è solo apparente, e il provvedimento è nullo per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. A seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza. In tema di notifica delle cartelle di pagamento ex art. 143 cod. proc. civ., ove il contribuente produca il certificato storico di residenza attestante il trasferimento in un comune diverso da quello in cui l’atto è stato notificato, il giudice di merito è tenuto a verificare la correttezza dell’individuazione del luogo di perfezionamento della notifica, non potendosi limitare all’esame delle relate.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava al contribuente un’intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle esattoriali. Il contribuente impugnava le cartelle dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, contestando l’intervenuta decadenza e/o prescrizione delle pretese tributarie. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo prescritte tutte le pretese. L’agente della riscossione proponeva appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in parziale accoglimento, confermava la prescrizione solo per due crediti, ritenendo le altre cartelle regolarmente notificate.
Il contribuente ricorreva per cassazione con sette motivi di censura, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per motivazione apparente e l’omesso esame di fatti storici decisivi, in particolare la mancata valutazione del certificato storico di residenza attestante il trasferimento del contribuente in un comune diverso da quello in cui erano state eseguite le notifiche ex art. 143 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo, relativo alla motivazione apparente, richiamando il principio per cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”, come precisato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse analiticamente esaminato le relate di notifica, indicando per ciascuna cartella la data di notifica, rendendo così percepibile l’iter logico-argomentativo della decisione.
Ha altresì rigettato il secondo, terzo e quarto motivo, rilevando che il giudice di merito aveva espressamente esaminato i profili concernenti le cartelle che il ricorrente assumeva pretermessi, avendo riportato i dati identificativi e le date di notifica. Le censure, pertanto, attingevano la mera sufficienza della motivazione, non più sindacabile in sede di legittimità, e non la sua apparenza o l’omessa pronuncia.
La Corte ha invece ritenuto fondato il quinto motivo, con cui il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 143 cod. proc. civ., censurando la sentenza per non aver verificato la regolarità delle notifiche eseguite presso un indirizzo diverso da quello di residenza del contribuente, quale risultante dal certificato storico versato in atti.
La Corte ha evidenziato che le cartelle in questione erano state notificate ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. presso un indirizzo in un determinato comune, mentre dal certificato storico di residenza risultava che il contribuente si era trasferito in altro comune in data antecedente. Tale elemento non aveva formato oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, il quale aveva esaminato le relate di notifica ma non aveva dato conto, in diritto, della corretta individuazione del luogo ove andavano perfezionate le notifiche.
La Corte ha pertanto accolto il quinto motivo, assorbito il sesto e il settimo, rigettato il ricorso nel resto, cassando la sentenza impugnata limitatamente ai profili del motivo accolto e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.