Valutazione delle prove riservata al giudice di merito e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17416 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice di merito la selezione e la valutazione delle prove poste a fondamento della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi istruttori acquisiti. L’attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. è sindacabile in sede di legittimità solo nel caso di motivazione incongrua o incompleta. È perciò inammissibile il ricorso che, pur formalmente deducendo violazioni di norme di legge, contesti in realtà la valutazione probatoria per ottenere un riesame degli esiti istruttori, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. Inoltre, il vizio di omessa pronuncia che determina nullità ai sensi dell’art. 112 c.p.c. si configura solo per domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o rigetto, non per le istanze istruttorie.
Il Fatto
Una lavoratrice agiva in giudizio contro una struttura di ristorazione per l’accertamento di un rapporto di lavoro non regolarizzato, con mansioni di aiuto cuoca, lavapiatti, cameriera e addetta alle pulizie, in un determinato arco temporale, chiedendo la condanna al pagamento di differenze retributive e il risarcimento del danno per la mancata erogazione della NASPI a seguito del licenziamento.
Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’Appello di Torino respingeva l’appello, confermando le valutazioni del primo giudice alla luce di un riesame critico del materiale probatorio, in particolare di due testimonianze. La lavoratrice ricorreva allora per cassazione con tre motivi, resistiti dalla società controricorrente.
La Motivazione della Corte
I tre motivi — nullità del procedimento per violazione dell’art. 437 c.p.c. in materia di prova indispensabile in appello e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla richiesta di rinnovazione della prova testimoniale; violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. per motivazione perplessa; violazione dell’art. 112 c.p.c. sull’affermazione di occasionalità del lavoro — sono stati trattati congiuntamente per connessione.
La Corte li ha ritenuti complessivamente inammissibili, perché si risolvono in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e, se congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità, come affermato da una consolidata giurisprudenza richiamata dal Collegio.
Il ricorso, ad avviso della Corte, deduce solo apparentemente una violazione di norme di legge, mirando in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito: ne deriva una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.
Quanto al profilo procedimentale, la Corte ha escluso la prospettata nullità, ricordando che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza una loro approfondita disamina logica e giuridica. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., e nella specie, trattandosi di sentenza c.d. doppia conforme, la Corte ha adeguatamente esplicitato il percorso argomentativo che l’ha condotta a ritenere carente la prova dei fatti posti a fondamento delle rivendicazioni.
Infine, la Corte ha precisato che il vizio di omessa pronuncia rilevante ex art. 360, n. 4, c.p.c. si configura solo per domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o rigetto, e non per le istanze istruttorie, per le quali l’omissione è denunciabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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