Università non statali: dovuto il contributo addizionale ASpI/NASpI (Cass. civ. n. 6015/2026)

Principi di diritto (Massima)
Le università non statali legalmente riconosciute sono soggette al contributo addizionale ASpI/NASpI previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato. L’art. 4, comma 8, l. n. 243/1991, che equipara tali università a quelle statali ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria, costituisce norma generale. La successiva disciplina speciale dell’art. 2, commi 28 e 29, l. n. 92/2012 prevale sulla disposizione anteriore e limita l’esenzione ai lavoratori a termine delle pubbliche amministrazioni, tra le quali rientrano le università statali ma non quelle non statali.

Il Fatto

La controversia riguardava un avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto a un’università non statale il pagamento del contributo addizionale ASpI/NASpI previsto dall’art. 2, commi 28-30, l. n. 92/2012 in relazione a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. L’università contestava la pretesa invocando l’art. 4, comma 8, l. n. 243/1991, che assoggetta le università non statali legalmente riconosciute alla disciplina delle università statali ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. L’INPS proponeva ricorso per cassazione sostenendo che la disciplina generale del 1991 non potesse estendere alle università non statali l’esenzione dal contributo addizionale prevista dalla successiva normativa per i lavoratori a termine delle pubbliche amministrazioni.

La Motivazione della Corte

La Cassazione individua il punto decisivo nel rapporto tra l’art. 4, comma 8, l. n. 243/1991 e la disciplina introdotta dall’art. 2 della l. n. 92/2012. La prima disposizione risale a un periodo nel quale operava l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e stabilisce, a tali fini, l’equiparazione delle università non statali legalmente riconosciute alle università statali.

Il contributo addizionale ASpI è stato invece introdotto successivamente per i lavoratori assunti con contratto non a tempo indeterminato. L’art. 2, comma 29, l. n. 92/2012 individua espressamente le categorie escluse dall’obbligo contributivo. Tra queste figurano i lavoratori a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Tale disposizione ricomprende le università statali, ma non le università non statali.

Secondo la Corte, la disciplina del 1991 ha carattere generale, mentre quella introdotta nel 2012 regola specificamente il contributo addizionale e le relative esclusioni. La normativa speciale sopravvenuta prevale quindi sulla precedente equiparazione generale. Ne consegue che l’esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni non può essere estesa alle università non statali.

La Corte considera irrilevanti, ai fini della decisione, le argomentazioni volte a ricondurre l’equiparazione prevista nel 1991 anche alla contribuzione addizionale. Il nucleo della ratio decidendi resta infatti il rapporto di specialità tra le due discipline. La successiva previsione che ha elevato la misura della contribuzione non elimina l’obbligo delle università private, ma conserva per esse il regime contributivo precedentemente vigente. La Cassazione accoglie pertanto il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione all’avviso di addebito.

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Nota della Redazione

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