Ricorso inammissibile se non impugna la ratio sulla libera disponibilità delle somme (Cass. civ. Sez. I n. 17409 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni tra loro distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, operando il rilievo in termini assorbenti. La parte che produce in giudizio una scrittura privata da lei apparentemente sottoscritta e ne contesti l’autenticità deve fornire, con gli ordinari mezzi di prova, la dimostrazione della falsità della sottoscrizione, non sussistendo alcun onere della controparte di chiederne la verificazione. La censura di travisamento del contenuto oggettivo della prova, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, va fatta valere ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

La ricorrente intratteneva con una banca due rapporti di conto corrente e aveva investito parte del proprio denaro in tre polizze assicurative collocate su uno dei conti. Apprendeva che le polizze erano state svincolate a sua insaputa da un soggetto abilitato a operare sul conto in forza di delega, con sottoscrizioni apocrife sulle richieste di riscatto, e che le somme liquidate erano confluite su un conto diverso, sempre riconducibile alla ricorrente, attraverso assegni, bonifici e prelievi.

Il Tribunale accertava la responsabilità solidale della banca e della compagnia, con concorso di colpa della correntista nella misura del trenta per cento. La Corte di appello, pur riconoscendo l’inadempimento delle società agli obblighi di diligenza e correttezza, respingeva la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno, del nesso causale e del trasferimento senza consenso. Contro la sentenza la correntista propone ricorso per cassazione con cinque motivi; resistono le due società, con ricorso incidentale condizionato della compagnia.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono dichiarati inammissibili per una ragione assorbente. La Corte di merito aveva fondato il rigetto sulla circostanza che il conto di destinazione era intestato alla stessa ricorrente, che ne poteva quindi liberamente disporre, con conseguente esclusione del nesso di causalità tra l’inadempimento delle società e il danno. Tale ratio non è stata impugnata, e opera il principio dell’inammissibilità del ricorso che ometta di aggredire una delle ragioni autonome poste a base della decisione, richiamandosi le Sezioni Unite n. 7931 del 2013.

Su un piano ulteriore, la Corte ribadisce che chi produce una scrittura privata con la propria apparente firma e ne contesti l’autenticità deve provare la falsità con gli ordinari mezzi, non essendo configurabile un onere di verificazione a carico della controparte (Sez. I n. 24539 del 2016). Il mezzo che deduce la produzione di assegni con firma apocrifa è inoltre carente di autosufficienza, non riproducendo il contenuto degli scritti e non indicando quali somme sarebbero state prelevate senza autorizzazione. Emerge qui il principio per cui l’accertamento dell’esistenza di una contestazione o di una non contestazione appartiene al giudice di merito, sindacabile solo per vizi di motivazione.

Il motivo sul travisamento è respinto: il vizio del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre il travisamento che rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte va fatto valere ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo le Sezioni Unite n. 5792 del 2024. L’omessa pronuncia sul lucro cessante non è deducibile, non avendo la ricorrente allegato di aver proposto appello sul punto.

La doglianza sull’ammissibilità in appello della domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza riformata è dichiarata inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in continuità con il principio che la reputa non nuova quando consegua alla richiesta di modifica della decisione impugnata. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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