Variante contrattuale in gara: illegittima se muta la natura del contratto (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 194 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La modifica dell’oggetto del contratto intervenuta dopo l’aggiudicazione e prima della stipula è illegittima, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 50/2016, quando estende l’affidamento a livelli di progettazione non posti a base di gara e riferiti a un’opera diversa per consistenza, configurazione e area di sedime: la variazione altera così la natura generale del contratto e impone una nuova procedura di affidamento. La variante disposta per adeguare la progettazione al sopravvenuto d.lgs. n. 36/2023 è parimenti illegittima, poiché l’art. 225, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 consente la prosecuzione del rapporto nei termini originari, sicché difetta il requisito della necessità della modifica e la stessa è affetta da difetto di motivazione. I decreti approvativi tardivamente trasmessi restano assoggettabili a controllo preventivo ove non abbiano esaurito i propri effetti.
Il Fatto
Il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria ha sottoposto al controllo preventivo di legittimità due decreti: quello di approvazione del disciplinare di incarico per la redazione del PFTE e del progetto esecutivo e quello di approvazione dell’atto di sottomissione modificativo del contratto originario.
La vicenda nasce da una gara bandita nel 2018 per il solo progetto esecutivo di un complesso edilizio, definito da una precedente progettazione definitiva dell’anno 2015. Dopo l’aggiudicazione, l’Amministrazione ha ricontrattato l’incarico, affidando anche il PFTE e la progettazione definitiva per un’opera diversa, allocata su altra area. La Sezione ha ricusato il visto sui decreti approvativi, ritenendo la modifica non conforme ai parametri normativi.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il profilo della assoggettabilità a controllo. Nonostante la trasmissione tardiva, i decreti approvativi di contratti che non hanno ancora esaurito i propri effetti restano sottoposti al controllo preventivo di legittimità; nel caso in esame le attività affidate non erano giunte a compimento.
Sul piano sostanziale, la Corte rileva che a base della gara era stato posto un progetto definitivo validato nel 2015, per redigere la sola progettazione esecutiva di un’opera già delineata. La ricontrattazione ha invece affidato tre livelli di progettazione per un’opera differente, di minore consistenza e su diversa area di sedime. La modifica eccede quindi l’ambito consentito dall’art. 106, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 50/2016, violando il requisito che la variazione non alteri la natura generale del contratto.
La Corte richiama l’art. 72 della direttiva n. 24/2014/UE e il considerando 109, nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-549/14, C-91/08, C-454/06, C-526/17), secondo cui le modifiche sostanziali alle disposizioni essenziali dell’appalto equivalgono a una nuova aggiudicazione. Il parere ANAC n. 34/2025 conferma che le modifiche sono vietate quando conducono a servizi differenti da quelli posti a base di gara.
Sul secondo profilo, la variante del 2024, disposta per adeguare gli elaborati al d.lgs. n. 36/2023, è illegittima: l’art. 225, comma 9, consente la prosecuzione del rapporto secondo il previgente d.lgs. n. 50/2016, sicché difetta la necessità della modifica richiesta dall’art. 106. I pareri ANAC n. 62/2023, n. 515/2024 e MIT n. 2128/2023 non impongono la modifica degli affidamenti in essere. La variante è inoltre affetta da difetto di motivazione e non risulta alcuna autorizzazione formalizzata, né l’assolvimento degli obblighi pubblicitari. La Sezione ricusa il visto e la registrazione dei decreti approvativi.
Nota della Redazione
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