Controlli interni parzialmente adeguati e raccomandazioni della Sezione (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 196 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio della verifica annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, non si limitano a constatare l’adozione formale degli strumenti ma ne accertano l’effettiva idoneità a presidiare le regole contabili e l’equilibrio di bilancio. Ai sensi dell’art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, il controllo esterno investe il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sugli equilibri finanziari, il controllo sugli organismi partecipati e il controllo sulla qualità dei servizi. L’inadeguatezza di singole componenti non consente di esprimere una valutazione di complessiva adeguatezza, ma impone di qualificare il sistema come parzialmente adeguato. L’ente è allora tenuto ad adottare misure correttive, con riserva della Sezione di verificarne il superamento nel ciclo di controllo successivo.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni di una amministrazione provinciale per le annualità 2020-2023, in attuazione del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni previsto dall’art. 148 del TUEL. L’Ente ha trasmesso le relazioni-questionario sul sistema dei controlli interni, articolate nelle sezioni previste dalle linee guida della Sezione delle Autonomie.

Sono state svolte richieste istruttorie, in particolare una sull’annualità 2020 e una sulle annualità 2021-2023, alle quali la Provincia ha dato riscontro. All’esito dell’istruttoria la Sezione ha valutato il sistema come parzialmente adeguato, formulando raccomandazioni dirette al suo rafforzamento, con riserva di verifica nel ciclo successivo.

La Motivazione della Corte

Il quadro normativo di riferimento è quello degli artt. 147 e ss. del TUEL, con il richiamo alla deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, che individua le finalità del controllo, e alla deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG, per la quale un sistema di controlli interni inadeguato indebolisce le scelte gestionali e riduce il presidio sugli equilibri di bilancio. Sul piano metodologico la Sezione valorizza l’esigenza di motivate tecniche di campionamento di natura probabilistico-statistica, come richiesto dall’art. 147-bis, comma 2, del TUEL.

Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione ritiene adeguate le modalità organizzative, improntate a trasparenza e imparzialità, e congruo il sistema di campionamento che affianca all’estrazione del 20% degli atti alcune categorie verificate al 100%. La raccomandazione è di includere nel campione anche i provvedimenti che abbiano già presentato criticità nei controlli precedenti.

La Sezione riscontra carenze nel controllo di gestione e in quello strategico. Il primo non è stato pienamente attuato: i referti a consuntivo non risultano trasmessi per tutte le annualità, e quelli prodotti seguono una metodologia di analisi propria del controllo finanziario piuttosto che del controllo di gestione, con insufficienza degli indicatori di attività e di output e mancanza di monitoraggio in corso d’anno. Il secondo difetta di reportistica infrannuale e di integrazione con il controllo di gestione, con omissione degli indicatori di qualità dei servizi e di outcome.

Quanto al controllo sugli equilibri finanziari, la Sezione prende atto degli atti di indirizzo adottati dal responsabile del servizio finanziario e raccomanda costante attenzione, segnalando che la valutazione degli effetti della gestione degli organismi esterni sul bilancio dell’ente rientra nella fisiologia di tale controllo.

Il controllo sugli organismi partecipati presenta le criticità più marcate. La Sezione rileva l’assenza di un adeguato quadro regolamentare e il mancato esercizio di un controllo gestionale sulle società, oltre alla non coincidenza dei rapporti di debito e credito con la controllata e alla mancata doppia asseverazione rispetto agli altri organismi. Il controllo sulla qualità dei servizi non risulta attivato, con la sola eccezione di alcune indagini di soddisfazione svolte nel 2022. La Sezione raccomanda l’adozione di metodologie continuative, il confronto con altre amministrazioni e il coinvolgimento dei portatori di interesse.

All’esito, la Corte accerta la parziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni, con riserva di verificare il superamento delle criticità nel prossimo ciclo, e invita l’Ente ad adottare le misure correttive indicate in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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