Responsabilità erariale per indebita percezione di fondi PSR: dolo non provato (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 131 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di contributi pubblici a valere sul Programma di sviluppo rurale, la carenza della documentazione prescritta a corredo delle domande di pagamento e la violazione dei doveri di vigilanza e controllo non valgono, di per sé, a fondare l’addebito. Ai fini della condanna occorre la prova del coefficiente psicologico doloso, non essendo compatibile con il giudizio contabile una responsabilità di tipo meramente oggettivo, né il principio del “non poteva non sapere”. Il funzionario istruttore risponde, invece, quando la sua condotta — omessa verifica e attestazione di regolarità di interventi mai eseguiti — risulti dolosamente orientata a favorire il beneficiario, in esecuzione di un disegno illecito.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio due funzionari della Regione Puglia, addetti al Dipartimento Agricoltura, e un soggetto privato beneficiario di finanziamenti, chiedendo la condanna solidale al risarcimento del danno per complessivi euro 141.775,65 in favore di AGEA. L’addebito riguardava finanziamenti concessi a valere sul PSR Puglia 2007-2013, Misure 226 e 227, e si fondava sulle risultanze di una indagine della Guardia di Finanza, da cui sarebbe emerso un sistema corruttivo tra i funzionari e alcuni beneficiari.

Secondo la prospettazione attorea, le domande di pagamento sarebbero state corredate da giustificativi di spesa non veritieri, riferiti a prestazioni mai effettivamente rese, con pagamenti attuati attraverso operazioni di giroconto. I convenuti si sono costituiti chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale pendente per gli stessi fatti, e nel merito il rigetto della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione. L’art. 106 c.g.c. la consente solo quando la previa definizione di altra controversia costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente logico-giuridico della decisione. I convenuti non hanno prospettato alcun elemento idoneo a svolgere tale efficacia, poiché il giudizio contabile e quello penale operano su piani diversi e il reato, in questa sede, rileva solo come componente di un più ampio contesto produttivo di danno.

Nel merito, la Corte ha rilevato che la responsabilità erariale non può fondarsi su un mero deficit documentale. Quanto a un convenuto, responsabile di Misura, non è emerso alcun supporto probatorio dell’accordo doloso volto a consentire il pagamento illegittimo. Quanto alla beneficiaria, la tesi accusatoria si basava sul “non poteva non sapere”, principio incompatibile con una concezione soggettiva della responsabilità. Non è stato dimostrato che ella fosse consapevole delle anomalie delle fatture e del personale dei soggetti incaricati dei lavori.

Diversa è la posizione del funzionario istruttore. Il Collegio ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni disposte in sede penale, non applicandosi al giudizio contabile l’art. 270 cod. proc. pen., in ragione dell’autonomia dei due giudizi. È risultato accertato che egli istruì con esito positivo le domande di pagamento pur difettando la documentazione prescritta dai manuali di controllo, attestando la regolarità di interventi il cui esecutore non aveva materialmente svolto le prestazioni fatturate.

La condotta si è sostanziata in un verbale di regolare esecuzione incompleto, reso mendace nella sua valenza di fede pubblica. La Corte ha ritenuto irrilevanti le deduzioni difensive, incentrate sul preteso ruolo di mero esecutore e sull’inaccessibilità al sistema informativo. Il danno è stato quindi rideterminato e posto a carico del solo funzionario istruttore, con esclusione degli interessi e delle sanzioni estranei alla responsabilità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *