Videosorveglianza non esclude l’aggravante del furto esposto alla fede pubblica (Cass. pen. Sez. VII n. 34604 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto aggravato, la circostanza dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla presenza, nel luogo di consumazione del delitto, di un impianto di videosorveglianza. Tale impianto costituisce un mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato e non è idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa; solo una sorveglianza specificamente efficace a impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. L’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva rientra nei poteri discrezionali del giudice, cui incombe il solo onere di motivare sull’idoneità della nuova condotta a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo. Il giudizio di comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfugge al sindacato di legittimità se non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, deducendo tre motivi: violazione di legge e vizio motivazionale sul riconoscimento dell’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede; vizio di motivazione sull’applicazione dei principi in tema di recidiva; vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

La vicenda riguarda un furto consumato nell’area di parcheggio di un supermercato, spazio esterno asseritamente munito di sistemi di videosorveglianza. La questione approda in legittimità perché il ricorrente contesta la qualificazione del fatto e il trattamento punitivo applicato dai giudici di merito.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo sono dichiarati inammissibili perché riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non ne svolge critica analisi, limitandosi a riproporre le stesse doglianze. La Corte richiama, sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, Sez. 6 n. 8700 del 2013 e Sez. Un. n. 8825 del 2016, i cui principi, elaborati sui motivi di appello, sono estesi al ricorso per cassazione. Anche il terzo motivo, relativo al trattamento punitivo, è sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.

Nel merito, quanto al primo motivo, i giudici di appello hanno legittimamente ravvisato l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, rilevando che la mera presenza di sistemi di videosorveglianza non integra una forma di difesa assoluta rispetto al rischio di sottrazione dei beni. L’area di parcheggio, in quanto spazio esterno, restava facilmente accessibile a chiunque. La Corte di legittimità conferma tale impostazione: l’impianto di videosorveglianza è strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori, non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa. Solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. In tal senso sono richiamate Sez. 5 n. 1509 del 2020, Sez. 2 n. 2724 del 2015 e Sez. 5 n. 45172 del 2015.

Quanto alla recidiva, la Corte rileva che il ricorrente era già stato dichiarato tale e aveva commesso, nei cinque anni precedenti, altri reati della stessa indole con condanne definitive. Il casellario attestava una pluralità di furti a distanza ravvicinata, indice di pericolosità sociale. La sentenza si allinea all’insegnamento delle Sezioni Unite n. 35738 del 2010, secondo cui il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, e non un mero riscontro formale dei precedenti penali. Si richiamano altresì Corte cost. n. 185 del 2015 e Sez. 2 n. 50146 del 2015.

Sul terzo motivo, la Corte di appello ha adeguatamente motivato circa l’adeguatezza della pena con riguardo all’entità del fatto e alla personalità dell’autore, in ossequio ai criteri dell’art. 133 cod. pen. La declarata recidiva reiterata precludeva la prevalenza delle attenuanti richieste. Il giudizio di comparazione tra circostanze, in quanto discrezionale, sfugge al sindacato di legittimità se ancorato a sufficiente motivazione; richiamate Sez. Un. n. 10713 del 2010 e Sez. 5 n. 33114 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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