Incompatibilità vigili del fuoco volontari: rileva l’attività effettiva, non quella potenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7366 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della sussistenza della causa di incompatibilità prevista, per i Vigili del fuoco volontari, dall’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 76 del 2004, non assume rilievo la potenziale idoneità dell’iscritto a eseguire lavori in materia antincendio, né il semplice esercizio di un’attività professionale nel cui ambito di svolgimento potrebbero astrattamente rientrare tali lavori. L’incompatibilità presuppone che il soggetto sia amministratore di società o titolare di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio, oppure titolare di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio. Trattandosi di cause di incompatibilità a ricoprire un incarico, la relativa normativa va interpretata in senso restrittivo, senza estenderne l’ambito oltre i confini fissati dal legislatore.

Il Fatto

Il controricorrente era stato cancellato dall’elenco dei Vigili del fuoco volontari della Provincia di Pavia per l’esistenza di un’incompatibilità ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 76 del 2004. Ha adito il Tribunale di Pavia, chiedendo il reintegro nell’elenco, sul presupposto che l’incompatibilità non sussistesse.

Il Tribunale ha accolto il ricorso; la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello del Ministero. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che per integrare l’incompatibilità sarebbe stata sufficiente la potenziale idoneità a operare nel settore antincendio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla lettera dell’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 76 del 2004, che preclude l’iscrizione agli amministratori di società e ai titolari di impresa che producono, installano o commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio, nonché ai titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio. Il successivo art. 20, comma 1, lett. h) collega alla sopravvenuta incompatibilità la cancellazione dall’elenco.

Secondo il Ministero, sarebbe bastato l’esercizio di un’attività professionale nel cui normale ambito potesse rientrare il settore antincendio, senza che l’attività fosse realmente svolta. La Corte respinge questa lettura: il presupposto dell’incompatibilità è individuato dal legislatore nella titolarità di impresa, società o studio che esercitino effettivamente le attività antincendio elencate.

La Corte sottolinea che i giudici di merito avevano accertato, all’esito dell’istruttoria, che il controricorrente non era amministratore di società né titolare di impresa, e che lo studio tecnico del quale era titolare non operava in materia antincendio. Rispetto all’attività svolta per una società, era emerso che egli rivestiva la sola qualità di dipendente, non qualificabile come amministratore o titolare.

La potenziale idoneità a eseguire lavori antincendio, osserva la Corte, non può supplire all’assenza dei presupposti soggettivi indicati dalla norma. Accogliere la tesi dell’amministrazione estenderebbe la decadenza oltre i confini voluti dal legislatore, che ha inteso precludere l’iscrizione solo a chi svolga, nel proprio interesse, attività societaria, imprenditoriale o professionale in materia antincendio. In tema di cause di incompatibilità a ricoprire un incarico, la normativa va dunque interpretata in senso restrittivo.

Il ricorso è quindi rigettato. La Corte enuncia il principio di diritto secondo cui la sola potenziale idoneità o l’astratta riconducibilità dei lavori antincendio all’attività professionale non integrano l’incompatibilità, in difetto della qualifica di amministratore o titolare. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., liquidate come in dispositivo; la Corte dà inoltre atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, trattandosi di amministrazione non tenuta al pagamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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