Vincolo culturale ante 1939 non trascritto (Cons. Stato n. 10135 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo culturale apposto ai sensi della legge n. 364 del 1909 e non trascritto non conserva efficacia nei confronti degli aventi causa del proprietario originario se l’amministrazione non rinnova il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale secondo l’art. 128, comma 1, d.lgs. n. 42/2004. Il rinnovo non costituisce una facoltà, ma un obbligo imposto dalla disposizione transitoria, che distingue il regime dei vincoli più risalenti da quello dei vincoli apposti a norma delle leggi del 1939, 1963 e 1999, per i quali la notifica non trascritta conserva invece efficacia. La carenza di rinnovazione rende il vincolo inopponibile al proprietario attuale e, di conseguenza, la successiva dichiarazione di pubblica utilità è illegittima per difetto dei presupposti. Sono irrilevanti, prima della rinnovazione, le valutazioni sull’interesse culturale del bene e sulle sue condizioni di conservazione.
Il Fatto
La controversia riguarda un mitreo romano ubicato nel locale interrato di un immobile sito in Ponza, adibito dal proprietario a esercizio commerciale. Con decreto n. 277 dell’8 aprile 2019 la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio aveva dichiarato la pubblica utilità del bene ai fini dell’espropriazione. Il provvedimento interveniva su un immobile il cui scantinato era stato dichiarato di importante interesse nel 1925, in base alla legge n. 364 del 1909.
Il proprietario impugnava il decreto davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso annullando il provvedimento. Il Ministero proponeva appello, contestando l’interpretazione delle disposizioni transitorie e la ritenuta insufficienza della motivazione. La parte appellata resisteva e spiegava ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina in via preliminare l’eccezione di irricevibilità dell’appello per violazione del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 92, comma 1, cod. proc. amm. La sentenza di primo grado risulta notificata il 22 luglio 2020, mentre il gravame è stato notificato il 4 febbraio 2021. L’appello è pertanto irricevibile ai sensi dell’art. 35, lett. a), cod. proc. amm.
La Corte ritiene comunque di esaminare nel merito le censure, dichiarandole complessivamente infondate. Il primo motivo contesta alla sentenza di avere violato l’art. 128 del d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che il rinnovo del procedimento costituisca una semplice facoltà dell’amministrazione. Il Collegio ricostruisce il dato testuale: la disposizione transitoria distingue nettamente i vincoli apposti in base alle leggi del 1909 e del 1922, per i quali, in mancanza di trascrizione, l’amministrazione deve rinnovare il procedimento, dai vincoli più recenti, che conservano efficacia anche senza rinnovo.
La lettura è confortata da ragioni logiche: per i vincoli più antichi è opportuno verificare la permanenza dell’interesse culturale e aggiornare le modalità di tutela. L’assenza di un termine espresso non trasforma l’obbligo in facoltà, poiché in via generale opera il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990, e la tesi contraria eluderebbe la disciplina differenziata dettata dalla norma transitoria.
Poiché nel caso concreto la dichiarazione del 1925 non era stata trascritta e la rinnovazione è mancata, il vincolo è inopponibile all’attuale proprietario. Ne deriva che la dichiarazione di pubblica utilità è provvedimento emesso in carenza dei presupposti. Il secondo motivo, relativo alla motivazione e all’art. 95 del d.lgs. n. 42/2004, è dichiarato irrilevante: prima della rinnovazione non possono valutarsi le ragioni connesse all’interesse culturale e alle condizioni di conservazione del bene.
Alla declaratoria di irricevibilità dell’appello principale consegue l’improcedibilità dell’appello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. La parte appellante è condannata alle spese processuali, liquidate in euro 4.000,00.
Nota della Redazione
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