Il silenzio su una richiesta di mero supporto tecnico non è silenzio-inadempimento (TAR Lazio n. 4101 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio del silenzio-inadempimento, regolato dagli artt. 31 e 117 c.p.a., presuppone che il richiedente abbia sollecitato l’esercizio da parte della Pubblica Amministrazione di un’attività provvedimentale, comportante esercizio di pubblici poteri. Non è esperibile contro qualsiasi tipologia di omissione amministrativa, restando esclusi dalla sua sfera applicativa non solo i casi di silenzio significativo o tipizzato, ma anche gli obblighi di eseguire che richiedono, per il loro assolvimento, un’attività materiale e non provvedimentale. La richiesta di mero supporto tecnico, finalizzata a ottenere indicazioni operative per l’abilitazione alla trasmissione di una comunicazione sull’applicativo web, non integra gli estremi di una istanza di avvio di un procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, con la conseguenza che nessuna inerzia è addebitabile all’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare dell’autorizzazione all’importazione parallela del medicinale “Atarax”, classificato in classe C, aveva chiesto all’AIFA l’inserimento sull’applicativo web della comunicazione di nuova commercializzazione e della variazione in aumento del prezzo della suddetta specialità medicinale. L’istanza del 16 luglio 2025 era rimasta inevasa e la società aveva impugnato il relativo silenzio, deducendo la violazione delle norme sul procedimento amministrativo e l’eccesso di potere per difetto di motivazione.
L’AIFA si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La società ricorrente lamentava, inoltre, che il ritardo nella conclusione del procedimento di classificazione in fascia C del medicinale non le aveva consentito di accedere alla procedura automatica di aumento del prezzo entro il termine del 31 gennaio 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendolo palesemente infondato. Il Collegio ha preliminarmente chiarito che i procedimenti di classificazione del medicinale e di modifica in aumento del prezzo, ancorché connessi, sono autonomi e hanno ciascuno proprie tempistiche. Le doglianze relative al ritardo nella conclusione del primo procedimento sono state dichiarate inconferenti rispetto all’oggetto del ricorso, concernente l’inerzia successiva alla richiesta del 16 luglio 2025.
Quanto al merito, la Corte ha rilevato che la richiesta formulata dalla società ricorrente costituiva una mera domanda di supporto tecnico alla “Task Force” dell’AIFA, volta a ottenere indicazioni operative per essere abilitata alla trasmissione della comunicazione del nuovo prezzo. Tale richiesta, ha precisato il Collegio, non integra gli estremi di una istanza di avvio di un procedimento amministrativo, ma si configura come una semplice richiesta di assistenza, per la quale nessuna inerzia è addebitabile all’Amministrazione.
Il TAR ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui il silenzio-inadempimento è esperibile solo quando sia stata sollecitata l’adozione di un provvedimento e non contro omissioni che richiedono attività materiali. Nel caso di specie, la domanda formulata ai tecnici dell’Agenzia appariva, inoltre, contra legem, poiché il supporto richiesto mirava a eludere il termine di legge del 31 gennaio di ogni anno dispari per le variazioni in aumento dei prezzi, consentendo l’inserimento della comunicazione in un momento successivo.
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Nota della Redazione
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