Vincolo idrogeologico: le autorizzazioni restano alla Regione (Corte cost. n. 142/2026)
Con la sentenza n. 142 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli da 25 a 29 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49. Quelle norme spostavano ad altri enti il rilascio delle autorizzazioni sul vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Le altre censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
Il caso. A rivolgersi alla Corte non è stato un privato. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato direttamente alcune disposizioni della nuova legge forestale toscana. È un giudizio in via principale: il conflitto riguarda i limiti delle competenze fra Stato e Regione. Il ricorso è del 24 ottobre 2025, la decisione del 19 maggio 2026, il deposito del 23 luglio 2026.
Che cosa prevedevano le norme annullate. Il vincolo idrogeologico obbliga a chiedere un’autorizzazione prima di trasformare terreni boscati o comunque vincolati, per prevenire dissesti e frane. Nei parchi e nelle riserve naturali regionali le autorizzazioni erano rilasciate dalla Regione e dagli enti parco. Con gli articoli da 25 a 29 la competenza passava agli enti indicati dall’articolo 3 ter della legge regionale n. 39 del 2000: unioni di comuni subentrate alle comunità montane e Città metropolitana di Firenze, previo nulla osta del parco o della riserva.
Il dubbio sollevato dal Governo. Secondo il ricorso quel trasferimento invadeva la competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, prevista dall’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, letto insieme all’articolo 9. La Regione ha replicato che le funzioni rientrano nella competenza residuale regionale in agricoltura e foreste e che poteva quindi ricollocarle presso enti più vicini al territorio, per ragioni di razionalità gestionale.
Il ragionamento della Corte. Il vincolo idrogeologico, tanto più all’interno di parchi e riserve, ricade nella tutela dell’ambiente, cioè in una materia riservata allo Stato. Lo Stato ha conferito alle Regioni le relative funzioni amministrative in base ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, e l’articolo 61, comma 5, del codice dell’ambiente stabilisce che siano esercitate interamente dalle Regioni. Quella previsione, ha precisato la Corte, riguarda le funzioni amministrative e non dà alla Regione il potere di riscrivere l’assetto con una propria legge. Trasferire quelle funzioni a enti di dimensione minore rompe un assetto fissato dalla legge nazionale e vanifica l’esigenza di una protezione ambientale unitaria. Le ragioni di miglior gestione, da sole, non giustificano lo scostamento dal riparto delle competenze.
Le questioni respinte sui tagli boschivi. L’articolo 9, comma 1, della legge regionale alza da 1.000 a 3.000 metri quadrati annui per proprietà la superficie di taglio boschivo eseguibile senza autorizzazione né dichiarazione, purché il taglio sia destinato solo all’autoconsumo, con divieto di commercializzazione, e rispetti le norme tecniche del regolamento forestale. La Corte ha ritenuto la questione non fondata: nessuna norma statale fissa soglie di superficie, e l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 34 del 2018 rimette alle Regioni la scelta delle pratiche selvicolturali. Le censure fondate sul richiamo alla legge n. 394 del 1991 e al d.P.R. n. 357 del 1997 sono inammissibili, perché il ricorso rinviava a interi corpi normativi senza indicare le disposizioni violate.
Gli incendi boschivi. Anche le questioni sugli articoli 13, comma 2, e 17, commi 2 e 3, sono state respinte. La legge quadro n. 353 del 2000 attribuisce alle Regioni la competenza sulla formazione del personale antincendio, con la semplice facoltà di avvalersi dei vigili del fuoco: la norma regionale non esclude quella facoltà. Sulla pianificazione antincendio i contenuti indicati dal Governo erano già presenti nel piano o disciplinati dal regolamento forestale.
Cosa cambia in pratica. Chi possiede terreni vincolati dentro parchi e riserve naturali della Toscana non deve rivolgersi alle unioni di comuni o alla Città metropolitana: le funzioni sul vincolo idrogeologico tornano alla Regione o a enti inseriti nella struttura regionale. Resta invece la soglia dei 3.000 metri quadrati per i tagli boschivi, con i limiti dell’autoconsumo e del divieto di vendere il legname.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/142