Cliniche private accreditate: nessun limite di età (Corte cost. n. 65/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro l’articolo 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24. La norma regionale resta quindi in vigore: le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario regionale, e quelle solo autorizzate all’esercizio, non devono rispettare il limite massimo di età previsto per il responsabile sanitario delle strutture pubbliche.
La norma statale in gioco. L’articolo 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 riguarda i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Prevede che vadano in pensione a 65 anni, con la possibilità di restare in servizio fino a maturare quaranta anni di servizio effettivo e comunque non oltre i settanta anni di età. La legge pugliese del 2017 aveva inizialmente esteso quel limite anche alle strutture private. Con la modifica del 2024 la Regione lo ha invece escluso.
Il caso. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la modifica regionale davanti alla Corte costituzionale. Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, il limite di età sarebbe un principio fondamentale nella materia «tutela della salute», che è di competenza concorrente tra Stato e Regioni: la Regione non poteva quindi discostarsene. Le strutture accreditate, sosteneva il ricorso, erogano prestazioni per conto del servizio pubblico e fanno parte del sistema sanitario pubblico. Il Governo aggiungeva che lo Stato stesso ha ammesso una deroga al limite di età solo in via temporanea, fino al 31 dicembre 2025 e fino a 72 anni, con l’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023: la norma pugliese, invece, vale stabilmente.
La posizione della Regione. La Regione Puglia ha difeso la propria legge indicando due ragioni: la difficoltà concreta di reperire medici a cui affidare l’incarico di responsabile sanitario e la libertà di iniziativa economica delle strutture private. Ha ricordato anche una segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 2020, che aveva criticato il vincolo di età come una limitazione ingiustificata all’offerta di servizi professionali da parte dei medici.
Il ragionamento della Corte. La questione è stata dichiarata non fondata. La Corte parte dal testo della norma statale: l’articolo 15-nonies parla espressamente dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale, quindi del solo personale pubblico, e si inserisce nella disciplina del lavoro pubblico. Il rapporto di lavoro con una struttura privata accreditata resta invece un rapporto di impiego privato. La Corte richiama la propria sentenza n. 195 del 2021, che aveva già escluso l’esistenza di un principio fondamentale per cui il responsabile sanitario di una struttura privata debba avere meno di settanta anni, ed estende quella conclusione anche alle strutture accreditate. L’accreditamento, osserva la Corte, fa entrare la struttura privata nel sistema sanitario pubblico e giustifica controlli pubblici intensi, ma non ne cambia la natura: non c’è equiparazione con le strutture pubbliche. Tra i requisiti che lo Stato impone alle Regioni per l’accreditamento non compare alcun limite di età del responsabile sanitario. Quanto alla deroga temporanea del 2023, la Corte rileva che anch’essa parla solo di aziende del Servizio sanitario nazionale e di dirigenti dipendenti da esso: da lì non si ricava alcun principio che la Regione fosse tenuta a seguire.
Un passaggio ulteriore. La Corte annota che lo Stato ha derogato più volte a quel limite dal 2020 in poi. Ne trae due indicazioni: la grave carenza di personale medico nel servizio sanitario e il fatto che il limite di età, con l’allungamento della vita media, potrebbe ormai risultare anacronistico in linea generale. Resta un rilievo della Corte, non una dichiarazione di illegittimità della norma statale.
Cosa cambia in pratica. In Puglia una clinica, una casa di cura o un centro accreditato può affidare la direzione sanitaria a un medico che ha superato i settanta anni, anche se già in pensione, senza scadenze temporali. Restano fermi i requisiti di professionalità richiesti per l’incarico. Per le altre Regioni la decisione conferma che su questo punto esiste uno spazio di scelta autonoma.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/65
Nota della Redazione
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