Assegno sociale e stranieri: serve il permesso di lungo periodo (Corte cost. n. 141/2026)
La decisione. La Corte costituzionale non ha ritenuto fondate le censure contro la regola che riserva l’assegno sociale ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea solo se hanno il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La norma esaminata è l’articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000: le questioni sollevate contro di essa sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.
La norma. L’assegno sociale è una prestazione economica che l’INPS eroga, su domanda, a chi ha superato una certa età (oggi 67 anni) e vive in condizioni economiche disagiate. La legge lo riconosce ai cittadini italiani residenti in Italia e a quelli degli altri Stati dell’Unione europea. Per gli stranieri extra UE la disposizione contestata aggiunge un requisito: il possesso del permesso di lungo periodo, che si ottiene, tra l’altro, dopo cinque anni di permesso regolare, con un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, un alloggio idoneo e il superamento di un test di italiano. A questo si affianca, per tutti, la richiesta di dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.
Il caso. Una donna straniera senza permesso di lungo periodo aveva ottenuto l’assegno sociale dalla Corte d’appello di Firenze. L’INPS ha impugnato quella decisione davanti alla Corte di cassazione, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Il dubbio del giudice era questo: la direttiva europea 2011/98/UE impone la parità di trattamento tra lavoratori stranieri regolari e cittadini nazionali nel settore della sicurezza sociale, e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce l’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale. Se l’assegno sociale rientra in quel settore, il requisito del permesso di lungo periodo sarebbe una discriminazione.
Il ragionamento. Prima di decidere, la Corte costituzionale aveva chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con sentenza del 5 marzo 2026 (causa C-151/24) i giudici europei hanno risposto che la regola di parità di trattamento della direttiva non si applica all’assegno sociale. Il motivo: la direttiva rinvia solo ai settori della sicurezza sociale in senso stretto, cioè alle prestazioni collegate a rischi determinati come malattia, invalidità, vecchiaia o disoccupazione. L’assegno sociale non è una prestazione di vecchiaia, perché non è riservato a chi percepisce una pensione di vecchiaia: spetta a chi si trova in stato di bisogno e ha una ridotta capacità lavorativa a causa dell’età. Rientra quindi tra le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, finanziate dalla fiscalità generale, per le quali gli Stati membri possono chiedere ai cittadini extra UE requisiti di integrazione ulteriori. La Corte costituzionale ha preso atto di questi chiarimenti e ha escluso il contrasto con gli articoli 11 e 117 della Costituzione. È caduta anche la censura fondata sull’articolo 3, perché era stata costruita proprio sul collegamento con il principio europeo di parità, risultato non applicabile.
La parte inammissibile. La Corte ha dichiarato inammissibili, d’ufficio, le questioni proposte sull’articolo 38, primo comma, della Costituzione e sul diritto all’assistenza sociale riconosciuto dalla Carta europea: il giudice che aveva sollevato la questione non aveva spiegato in che modo il richiamo al principio europeo avrebbe potuto modificare il livello di tutela già individuato dalla stessa Corte nel 2019. Sono rimasti fuori dal giudizio anche i profili aggiunti dalla difesa della parte privata durante il processo, perché estranei a quanto chiesto dal giudice.
Cosa cambia. Per chi presenta domanda nulla cambia rispetto a oggi. Il cittadino extra UE che vuole l’assegno sociale deve avere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oltre ai dieci anni di soggiorno legale continuativo e ai requisiti di età e reddito. Chi ha un permesso diverso, anche se risiede in Italia da molti anni, resta escluso. La decisione riguarda i motivi effettivamente sottoposti alla Corte: profili diversi, non sollevati in questo giudizio, non sono stati esaminati.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/141