Vincolo paesaggistico conformativo esclude indennizzo per reiterazione (Cass. civ. Sez. I n. 8079 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità di natura paesaggistica, imposto per legge o derivante da un piano paesaggistico, ha carattere conformativo e ricognitivo delle qualità già insite nel bene, non espropriativo: non è perciò dovuto alcun indennizzo per la perdita dello jus aedificandi. La circostanza che il vincolo sia stato reiterato nel tempo non muta tale qualificazione, poiché la sua attitudine conformativa non è soggetta a decadenza. Il sacrificio delle facoltà dominicali trova giustificazione nell’equilibrio costituzionale tra funzione sociale della proprietà e salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali, in attuazione degli artt. 9 e 42 Cost. e dell’art. 1 del Prot. n. 1 della CEDU.

Il Fatto

Una società proprietaria di un ampio compendio terrenso agiva in giudizio contro la Regione e il Comune chiedendo il pagamento dell’indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo gravante sui fondi. La domanda si fondava sulla qualificazione dei vincoli come ablatori, con conseguente pretesa risarcitoria.

La Corte d’appello, con ordinanza emessa in sede di reclamo, respingeva le domande, ritenendo i vincoli di natura conformativa. La società proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalle amministrazioni intimate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, quando un terreno privato è incluso nell’area di protezione di una riserva naturale o di un piano paesaggistico nel cui ambito sia consentita solo l’attività agricola, non è dovuto indennizzo per la perdita dello jus aedificandi. Si tratta infatti di un vincolo ambientale imposto per legge, di carattere ricognitivo e confermativo delle caratteristiche già possedute dal bene.

La Corte precisa che il vincolo di inedificabilità paesaggistico può derivare dalle previsioni di un piano, essere inerente alla natura dei beni o scaturire dalla loro ubicazione secondo l’art. 82 del d.P.R. n. 616/1977. In ogni caso esso rivela una qualità insita nel bene, sicché la proprietà va intesa limitata ab origine da un vincolo conformativo, non soggetto a decadenza e rilevante nel calcolo dell’indennizzo in caso di successiva espropriazione.

La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi. La Corte territoriale, sulla base delle risultanze urbanistiche, ha richiamato l’art. 145 del d.lgs. n. 42/2004 e la giurisprudenza costituzionale, ritenendo che il vincolo derivante dall’istituzione del Parco con legge regionale n. 21/1987 incidesse su una generalità di beni e su una pluralità indifferenziata di utenti, con funzione conformativa e non ablatoria. Il vincolo a verde pubblico non ha funzione espropriativa, ma conforma la proprietà all’ambiente.

Il Collegio ribadisce che l’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 sancisce la prevalenza delle disposizioni dei piani paesaggistici sugli atti di pianificazione territoriale, come rimarcato dalle Sezioni Unite n. 36029/2022. La Corte costituzionale n. 24/2022 ha qualificato tale prevalenza come regola di tutela primaria del paesaggio, non derogabile dalla legislazione regionale se non in senso migliorativo.

Infondata è poi la censura di recepimento acritico delle risultanze del consulente tecnico: il giudice di merito ha posto a base della decisione i fatti accertati dall’ausiliario condividendone motivatamente le conclusioni. Le ulteriori doglianze sono inammissibili, poiché sollecitano una rivisitazione di accertamenti di fatto e non si confrontano con il fulcro della motivazione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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