Responsabilità del gestore postale per ritardo nella consegna: nullità delle clausole limitative (Cass. civ. Sez. III n. 8070 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore del servizio postale è soggetto, in caso di inadempimento, alle regole contrattuali di diritto comune in tema di risarcimento del danno, essendo stata espunta dall’ordinamento, per illegittimità costituzionale, ogni forma di esenzione o limitazione legale della responsabilità. Ne consegue che la clausola contrattuale che circoscriva il risarcimento al solo rimborso del costo della spedizione è nulla per contrasto con norme imperative e viene automaticamente sostituita dalla regola conforme a Costituzione, non potendo ricevere tutela negoziale un regime che la legge non può più prevedere. L’imprevedibilità del danno non incide sull’an dell’obbligazione risarcitoria ma soltanto sul quantum, limitando il risarcimento al danno astrattamente prevedibile secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici.

Il Fatto

Una società ha partecipato a una gara indetta da un ente locale, il cui termine di presentazione delle offerte scadeva in una data del dicembre 2007. In vista della scadenza, la società ha spedito la propria offerta con il servizio di posta celere offerto dal gestore postale come il più rapido disponibile, idoneo a garantire la consegna in un giorno. La consegna è invece avvenuta con un ritardo di più giorni, oltre il termine fissato dal bando, con la conseguenza che l’offerta è stata esclusa dalla gara, che la società avrebbe potuto vincere risultando la più vantaggiosa.

La società ha quindi convenuto il gestore postale davanti al Tribunale, che ha riconosciuto la responsabilità per il ritardo, non negata dalla convenuta, ma ha ritenuto applicabile il regime speciale della Carta della Qualità del Servizio Pubblico, limitando il ristoro al rimborso del prezzo della spedizione. La decisione è stata confermata in appello; la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di merito aveva ritenuto che, nonostante la caduta dei regimi di privilegio e le pronunce di illegittimità costituzionale, dalla legislazione postale e dal decreto ministeriale del 2004 si dovesse ancora desumere che il gestore, in caso di ritardo, sia tenuto al solo indennizzo pari al costo della spedizione, aggiungendo che la ricorrente aveva sottoscritto le clausole limitative di responsabilità.

La Corte accoglie i primi due motivi, connessi logicamente e scrutinate unitariamente. Il regime speciale di responsabilità del gestore postale, dapprima sancito dalla legge del 1973 e poi confermato dalla disciplina del 1999, è stato progressivamente eliminato: la Corte costituzionale n. 254 del 2002 ha caducato l’esenzione totale e la n. 46 del 2011 ha dichiarato illegittima la limitazione del risarcimento al solo costo della spedizione, non assolvendo essa ad alcuna funzione risarcitoria del danno arrecato all’utente, che utilizza il servizio proprio in vista della celerità. Il legislatore ha poi aderito a tale indirizzo modificando l’art. 19 d.lgs. n. 261 del 1999 con l’art. 15 legge n. 58 del 2011, che ha richiamato espressamente le norme del codice civile.

Ne deriva che il decreto ministeriale è atto inidoneo a derogare ai principi delle norme ordinarie e costituzionali. Quanto alla pattuizione contrattuale, la Corte rileva che si tratta di clausole limitative di responsabilità, soggette ad approvazione specifica per iscritto ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., ma soprattutto afferma il principio decisivo: se la regola che esenta o limita la responsabilità è espunta dall’ordinamento perché costituzionalmente illegittima, non può ricevere tutela e produrre effetti se inserita in un contratto. La previsione negoziale è nulla per contrasto con norme imperative, automaticamente sostituita dalla regola dell’interpretazione conforme a Costituzione: non può trovare applicazione, quale che ne sia la fonte, compresa quella negoziale.

È infine errata l’esclusione della responsabilità per imprevedibilità del danno. L’imprevedibilità non è limite all’esistenza del danno ma alla sua misura, e va valutata secondo un criterio di astratta normalità riferito a una data categoria di rapporti, in presenza delle circostanze conosciute. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, che si atterrà al principio secondo cui il gestore, se non prova che l’inadempimento è derivato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile, è tenuto al risarcimento del danno prevedibile, restando escluso che esso possa essere circoscritto alla sola spesa della spedizione. Il terzo motivo resta assorbito; le spese del giudizio di cassazione sono rimesse al merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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