Violenza sessuale su minori: natura sostanziale della modifica della pena (Cass. pen. n. 35657/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violenza sessuale aggravata dall’età infradecennale della vittima, la modificazione della cornice edittale ad opera dell’art. 13, comma 2, lett. b), legge n. 69 del 2019 ha natura sostanziale, non processuale; la competenza per materia è quindi determinata in base alla legge vigente al momento del fatto, non al momento dell’esercizio dell’azione penale, restando il tribunale collegiale competente per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge. Le irregolarità nelle modalità di assunzione della prova dichiarativa in incidente probatorio, anche in violazione delle disposizioni sulle audizioni protette, non ne determinano la nullità né l’inutilizzabilità, in mancanza di una previsione sanzionatoria specifica, e le relative eccezioni devono essere proposte al momento dell’assunzione. Nella determinazione della pena per reato continuato, il giudice deve motivare l’aumento per i reati satellite, ma può utilizzare elementi polivalenti (quali la frequenza e la protrazione delle condotte) anche già considerati per la pena base, senza violazione del ne bis in idem.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per plurimi episodi di violenza sessuale aggravati, in danno di persona che non aveva compiuto gli anni dieci, e la Corte di appello di Torino, in riforma parziale, assolveva per un episodio e rideterminava la pena. Avverso la sentenza di appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo: la violazione delle regole di competenza per materia (ritenendo applicabile la modifica della pena introdotta dalla legge n. 69 del 2019, che avrebbe reso competente la Corte di assise); la violazione dell’art. 398 cod. proc. pen. per l’assunzione della prova testimoniale in incidente probatorio con modalità protette, in assenza di una valutazione di vulnerabilità della persona offesa (maggiorenne); il vizio di motivazione sulla quantificazione dell’aumento di pena per la continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso. Sulla competenza, ha affermato che la modifica dell’art. 609-ter cod. pen., che ha elevato la pena per la violenza sessuale commessa in danno di minore degli anni dieci, ha natura essenzialmente sostanziale, e non processuale. Il legislatore ha inciso direttamente sulla pena, e solo indirettamente sulla competenza, per effetto dell’aumento edittale. Pertanto, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 (9 agosto 2019), anche se l’azione penale è esercitata successivamente, la competenza rimane del tribunale collegiale, non della corte di assise, essendo la pena massima (secondo la disciplina previgente) inferiore a ventiquattro anni. La Corte ha richiamato il principio già affermato in precedenti pronunce (Sez. 3, n. 42465 del 22/10/2024; Sez. 1, n. 15251 del 2025) e lo ha applicato al caso di specie.
Sull’incidente probatorio, la Corte ha escluso che la violazione delle modalità protette di audizione determini nullità o inutilizzabilità della prova. Ha richiamato il principio generale per cui le irregolarità nelle modalità di assunzione della prova dichiarativa, non assistite da una specifica sanzione, non integrano vizi di invalidità, ma al più possono influire sull’attendibilità della deposizione (Sez. 2, n. 27743 del 13/06/2024; Sez. 3, n. 49993 del 16/09/2019). L’eccezione relativa alle modalità di conduzione dell’esame deve essere sollevata immediatamente, al momento dell’assunzione della prova, a pena di decadenza. Nel caso di specie, il difensore, presente all’incidente probatorio, non aveva eccepito alcunché, quindi la doglianza era inammissibile. La Corte ha inoltre ribadito che l’audizione protetta non viola il diritto al contraddittorio, poiché il difensore può interrogare il testimone tramite il giudice.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dell’aumento per la continuazione, che la Corte di appello aveva giustificato con la “elevata frequenza e consistente protrazione delle condotte, reiterate per circa quattro anni”. La Corte ha chiarito che l’elemento della protrazione della condotta, già utilizzato per la determinazione della pena base, può essere legittimamente valorizzato anche per l’aumento della continuazione, trattandosi di elemento polivalente, senza che ciò integri una violazione del ne bis in idem (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015). L’obbligo motivazionale per la continuazione è soddisfatto quando, come nella specie, la pena base è vicina al minimo edittale e l’aumento per i reati satellite è contenuto e giustificato da elementi specifici.
Implicazioni Pratiche
- Eccezione di competenza per violenza sessuale aggravata: il difensore, per i fatti di violenza sessuale in danno di minore degli anni dieci commessi prima del 9 agosto 2019, deve eccepire la competenza del tribunale collegiale e non della corte di assise, invocando la natura sostanziale della modifica della pena e la sua irretroattività ai fini della determinazione della competenza; l’eccezione deve essere sollevata già in primo grado, a pena di preclusione.
- Impugnazione delle modalità di incidente probatorio: il difensore che contesti le modalità di assunzione della prova in incidente probatorio (es. audizione protetta per maggiorenne non vulnerabile) deve sollevare eccezione immediata nel corso dell’atto, a pena di decadenza; la doglianza successiva in appello o in cassazione è inammissibile, e la violazione non determina comunque l’inutilizzabilità della prova, ma solo una possibile valutazione di attendibilità.
- Motivazione della pena per continuazione: il difensore, per contestare l’aumento di pena per la continuazione, deve dimostrare che l’incremento sia sproporzionato o non motivato; la motivazione può richiamare elementi già considerati per la pena base (es. reiterazione, durata), poiché sono elementi polivalenti, ma se l’aumento è rilevante, il giudice deve specificare le ragioni che lo giustificano; l’assenza di una motivazione specifica, se l’aumento è esiguo, è invece tollerata.
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