Responsabilità penale dell’amministratore prestanome e dolo eventuale (Cass. pen. n. 35656/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’amministratore di diritto di una società risponde dei reati commessi nella sua qualità, anche quando funga da mero prestanome di un amministratore di fatto, poiché l’accettazione della carica comporta doveri di vigilanza e controllo il cui mancato rispetto integra la responsabilità penale a titolo di dolo generico o eventuale. La prova del dolo specifico nei reati tributari in capo al prestanome può essere desunta dal complesso dei rapporti con l’amministratore di fatto, assumendo decisiva valenza la macroscopica illegalità dell’attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità, desumibile anche dalla consapevole rinuncia ai doveri di controllo. Lo stato di detenzione dell’amministratore formale al momento dell’emissione della fattura non esclude il dolo, se la condotta di compiacenza e di rinuncia ai doveri di vigilanza si sia protratta nel tempo, anche prima e dopo la detenzione.
Il Fatto
Un imputato, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, veniva condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere emesso una fattura per operazioni inesistenti per un imponibile fittizio di euro 50.000 (capo A) e per avere occultato o distrutto le scritture contabili obbligatorie (capo B), in concorso con l’amministratore di fatto, poi deceduto. La Corte di appello di Torino confermava la condanna. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’assenza del dolo, in quanto mero prestanome privo di competenze e risorse, e la coincidenza tra la data di emissione della fattura (30 giugno 2015) e il suo stato di detenzione (dal 26 giugno 2015 al settembre 2015), che avrebbe reso impossibile il controllo sulla gestione societaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha richiamato il consolidato principio per cui l’amministratore di diritto risponde dei reati tributari anche se mero prestanome, poiché la semplice accettazione della carica attribuisce doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità a titolo di dolo generico o eventuale, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato o per la semplice accettazione del rischio che essi si verifichino (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, Rv. 273939; Sez. 3, n. 14432 del 19/09/2013, Rv. 25868). La prova del dolo specifico può essere desunta dal complesso dei rapporti tra prestanome e amministratore di fatto, e la macroscopica illegalità dell’attività e la consapevolezza di tale illegalità costituiscono indici decisivi (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, Rv. 275830).
La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello, che aveva evidenziato come l’imputato, pur privo di risorse e competenze, avesse consapevolmente assunto la carica formale in cambio di un ingiustificato esborso di denaro da parte di terzi, abdicando fin dall’inizio a ogni potere di controllo e vigilanza, al solo fine di fornire una copertura formale all’amministratore di fatto. Tale comportamento, protrattosi nel tempo, costituiva indice rivelatore del dolo, anche in relazione alla fattura emessa durante la detenzione. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente, una volta tornato in libertà, aveva chiuso il conto corrente della società, dimostrando non solo la consapevolezza delle irregolarità, ma anche la disponibilità concreta di poteri gestori, smentendo la tesi della totale estraneità. Quanto alla violazione del canone del “ragionevole dubbio”, la Corte ha rilevato che l’ipotesi alternativa prospettata (detenzione che escludeva la responsabilità) era stata adeguatamente superata dalla motivazione, che aveva valorizzato la continuità della condotta di compiacenza, rendendo irrazionale il dubbio.
Implicazioni Pratiche
- Onere della prova per il prestanome: il difensore dell’amministratore di diritto che eccepisca la qualità di mero prestanome deve allegare e provare elementi oggettivi che dimostrino l’effettiva estraneità alla gestione e l’impossibilità di esercitare i poteri di controllo, non bastando la mera affermazione di inidoneità o di detenzione temporanea, se la condotta di rinuncia ai doveri è stata continuativa e consapevole.
- Dolo eventuale e accettazione della carica: la consapevole assunzione di una carica sociale in cambio di un corrispettivo, senza alcuna intenzione di esercitare i poteri gestori, integra un indizio grave del dolo eventuale per i reati tributari commessi dall’amministratore di fatto; il difensore deve dimostrare che il cliente non fosse a conoscenza della macroscopica illegalità o che abbia comunque tentato di esercitare i doveri di controllo, pena la conferma della responsabilità.
- Irrilevanza della detenzione temporanea: lo stato di detenzione dell’amministratore formale al momento dell’emissione della fattura non esclude il dolo, se la sua condotta di compiacenza e la rinuncia ai doveri di vigilanza si sono protratte anche dopo il rilascio; per contestare la responsabilità, il difensore deve dimostrare che l’imputato, una volta venuto a conoscenza delle irregolarità, abbia adottato iniziative per interrompere l’attività illecita o per denunciarla, e non si sia limitato a mantenere la copertura formale.
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Nota della Redazione
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